Processo “Revolution”: importante sconto di pena per Francesco Strangio
“Il giudice dell’esecuzione è legittimato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel caso in cui successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna fosse intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio”. È quanto hanno sostenuto, in sintesi, gli avvocati Pietro Bertone e Giacomo Iaria dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ottenendo un importante sconto di pena in favore di Francesco Strangio, classe 1980.
Il 41enne Strangio era stato condannato dal GIP di Palmi a 8 anni di reclusione, successivamente aveva subito un’ulteriore condanna emessa dalla Corte di Appello reggina a 14 anni di reclusione per un totale di 22 anni, in entrambi i casi per reati in materia di droga, divenute definitive rispettivamente nel 2001 e nel 2018.
Nel 2019 interviene la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 del testo unico sugli stupefacenti nella parte relativa alla pena minima dalla quale partire. Di conseguenza le condanne subite da Francesco Strangio, sia la prima che la seconda, avvenuta nell’ambito del filone in abbreviato del processo Revolution scaturito dall’omonima operazione, si sono verificate all’interno di una cornice edittale che in seguito è divenuta illegale.
Gli avvocati Bertone e Iaria hanno richiamato l’attenzione dei giudici dell’esecuzione sui principi stabiliti dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite e hanno chiesto la rideterminazione della pena inflitta, previa applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole al loro assistito.
I giudici reggini hanno recepito le argomentazioni difensive e hanno rideterminato la pena inflitta al 41enne in 16 anni e 4 mesi, con uno sconto di circa 6 anni.
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