Chiusura scuole: il TAR sospende l’ordinanza di Nino Spirlì

Questa mattina il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha sospeso l’ordinanza con cui il Presidente facente funzione della Regione, Nino Spirlì, aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’aggravamento della situazione epidemiologica. È stato accolto, dunque, il ricorso dei genitori, rappresentati in giudizio dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, che, preoccupati per lo la crescita psico-fisica e culturale dei propri figli, sottolineavano come l’andamento della pandemia non fosse sufficientemente grave da giustificare la chiusura. Ecco cosa si può leggere nel decreto di sospensione dell’ordinanza, la cui trattazione collegiale è stata fissata per il 14 aprile 2021:
Non si rinviene nell’ordinanza impugnata una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività didattiche in presenza in molti comuni nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi); conseguentemente, va rilevato, così come evidenziato in ricorso, che: il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese; l’incremento di posti letto Covid e quelli di terapia intensiva occupati resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato.
Il coefficiente del 9,1% di prevalenza delle varianti sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/2021 richiamato nell’atto impugnato è, su scala nazionale, il più basso in assoluto; il report di monitoraggio nº 42 dell’Istituto Superiore di Sanità richiamato nell’atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio moderata con alta probabilità di progressione (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) da solo non sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata, atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’ISS.
Foto: calabrianews.it