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CronacaReggio Calabria

Stilo: di nuovo nella White List una nota ditta di autotrasporti

In data 08/10/2020 la Prefettura di Reggio Calabria notificava a una nota ditta di autotrasporti per conto terzi con sede a Stilo, mancata autorizzazione all’iscrizione della ditta negli elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (Legge 190/12) poiché, “dagli accertamenti effettuati dalle Forze di Polizia, rilevavano, per uno dei soci, pregiudizi penali; per entrambi i soci frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi e precedenti penali”.
Avverso tale provvedimento, gli avvocati difensori della ditta, Lorenzo Strangio (del Foro di Locri) e Alessandro Bavaro (del foro di Reggio Calabria), proponevano istanza di revoca del provvedimento ai sensi dell’art. 10bis L. 241/90, evidenziando innanzitutto che i titolari non erano gravati da precedenti penali e/o carichi pendenti, e nulla avevano a che fare con la criminalità organizzata e/o altre associazioni. Rimarcavano inoltre, circa la cosiddetta “frequentazione” (termine ricorrente più volte nel citato provvedimento impugnato), che essa era non abituale e occasionale e, dal momento che i titolari erano residenti a Stilo (piccolo paese di circa 3.000 abitanti) non poteva essere intesa come appartenenza a qualcosa, mettendo in rilievo anche quanto statuito dalla Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 5 maggio 2009, nº 24.446: “la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell’appartenenza all’associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell’art. 192, comma terzo Codice di Procedura Penale, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.”
Altresì, entrambi i procuratori risaltavano i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ossia il cosiddetto requisito di onorabilità, ossia l’interessato non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non deve aver riportato una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
In seguito all’istanza di revoca del provvedimento promossa dagli Avvocati Strangio e Bavaro, la Prefettura di Reggio Calabria ha ordinato la revoca del provvedimento in questione, disponendo l’immediata iscrizione della nota società nel settore di attività autotrasporti per conto terzi.
Finisce così una trafila durata ben 8 mesi.

Foto: industrialdiscount.it

Redazione

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