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L’incidenza in concreto delle circostanze sulla pena

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti XI - Le regole stabilite dal legislatore in caso di sussistenza di singole circostanze o di concorso di circostanze che influiscano sulla pena da attribuire al reo, sono state definite dettagliatamente. Vediamo brevemente quali sono le norme adottate e come la legge si comporti in questi casi.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

Quando viene posta in essere dal reo o dai rei un’azione delittuosa può accadere che ricorra una sola circostanza, sia essa attenuante o aggravante, oppure più circostanze, anche di segno opposto.
Per tale ragione il legislatore ha tipizzato (Articoli 63 e 69 Codice Penale), con specifiche regole, gli effetti sia in caso di sussistenza di singole circostanze sia in caso di concorso di circostanze.
Dettagliatamente!
L’art. 63 del CP, introducendo le regole generali per il computo degli effetti delle circostanze sulla pena prevista per il reato base, ovvero non circostanziato, prevede che:

  • comma I: quando la legge stabilisce limiti determinati in aumento o diminuzione, il giudice prima calcola la pena che applicherebbe al caso concreto se non concorresse alcuna circostanza, poi applica gli aumenti o le diminuzioni;
  • comma II: se concorrono più circostanze attenuanti o aggravanti a effetto comune, l’aumento o la diminuzione si applicano sulla risultante dell’aumento o della diminuzione precedente (salvo ovviamente i limiti dell’art. 66 CP, ovvero il non superamento del triplo della pena e/o dei 30 anni);
  • comma III: nel caso di pena di specie diversa o di circostanza a effetto speciale la diminuzione o l’aumento opera sulla pena già aumentata e non su quella prevista dal reato base;
  • comma IV: se concorrono più circostanze aggravanti a efficacia o effetto speciale si applica la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla;
  • comma V: se concorrono più circostanze attenuanti a efficacia o effetto speciale, si applica solo la pena meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla.

Il successivo art. 64 del CP disciplina l’ipotesi in cui ricorra solamente una circostanza aggravante, prevedendo sia le modalità di aumento della pena sia il limite a tale aumento, statuendo che:

  • comma I: quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso;
  • comma II: nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.

L’art. 65 del CP, invece, disciplina l’ipotesi opposta, ovvero il caso in cui ricorra una sola circostanza attenuante, statuendo che:

  1. alla pena della morte [abrogata] è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
  2. alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
  3. le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Quando, invece, per fattispecie sub iudice concorrono più circostanze, tale concorso può essere di tipo omogeneo (se le circostanze concorrenti sono tutte attenuanti o tutte aggravanti) oppure eterogeneo (quando con circostanze attenuanti concorrono circostanze aggravanti).
Il concorso omogeneo di circostanze aggravanti è regolato dall’art. 66 del CP, il quale prevede che si applichino tanti aumenti di pena per quante sono le aggravanti, con due limiti, ovvero che non si superi il limite del triplo della pena stabilita per il reato base e, comunque, che non si superino i trent’anni in caso di reclusione e i cinque anni in caso di arresto.
Il calcolo che il giudice fa in concreto in presenza di circostanze aggravanti omogenee è il seguente: determina la pena base (tra massimo e minimo edittale) e poi vi aggiunge l’aumento dovuto alla prima circostanza; una volta ottenuta la nuova pena è su di essa che il giudice applica il successivo aumento di un terzo e non su quella base e così via sino all’esaurimento delle circostanze contestate o al raggiungimento dei suddetti limiti.
Ad esempio, se la pena base è due anni, e ci sono due aggravanti, il giudice calcolerà non due anni + 8 mesi (cioè un terzo della pena base) + 8 mesi (un altro terzo), ma: due anni + 8 mesi (un terzo della pena base) + 10 mesi e 20 giorni (un terzo della pena calcolata con l’aggiunta dell’aggravante).
Il concorso omogeneo fra attenuanti, invece, è disciplinato dal successivo art. 67 del CP il quale – atteso che il meccanismo di calcolo è il medesimo del concorso omogeneo di aggravanti con l’unica variante, ovviamente, che anziché aggiungere si sottrae – si preoccupa di imporre i limiti alle diminuzioni di pena per effetto delle attenuanti, statuendo che “se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

  1. a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (abrogato);
  2. a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.”

Le altre pene sono diminuite (con la sottrazione anzidetta). In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’art. 63 (circostanze a effetto o efficacia speciale), la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.
Con l’art. 68 del CP il legislatore disciplina il cosiddetto Concorso apparente di circostanze nei seguenti termini:

Quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
(Art. 68, c I, CP)

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto: cloudfront.net

Redazione

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