ADVST
Costume e SocietàLetteratura

La natura giuridica dell’articolo 73 del DPR 309/90

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti XIX - Chiariamo quale sia la natura giuridica dell’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e, soprattutto, cominciamo ad analizzare i casi in cui la figura autonoma di reato prende il posto della circostanza attenuante a effetto speciale.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

La lieve entità del fatto nella sua concezione originaria, prevista dall’articolo 72 dalla Legge 22 dicembre 1975, nº 685 – come si ricava dal titolo Altre attività illecite, era stata qualificata una autonoma figura di reato.
Tale figura delittuosa, questa volta sotto forma di circostanza attenuante ad effetto speciale, è stata mantenuta in essere anche in occasione dell’emanazione del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 relativo alla disciplina delle sostanze stupefacenti.
E, infatti, il legislatore – al fine di gradare il regime sanzionatorio stabilito per le condotte individuate ai primi 4 commi dell’art. 73 di detto Testo Unico – al c. 5º dello stesso articolo ha previsto che tutte le condotte tipizzate nei primi 4 commi quando “per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze” sono da ritenersi di lieve entità deve essere applicata una pena più mite.
La nuova fattispecie delittuosa di cui al 5º comma dell’art. 73 DPR 309/90, malgrado non presentasse le caratteristiche tipiche di un’autonoma figura di reato come, invece, le presentava la precedente, inizialmente era stata sbrigativamente ritenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito integrare – a sua volta – un’ipotesi autonoma di reato.
Però, ben presto, la giurisprudenza di legittimità, fatto salvo un breve periodo iniziale della nuova formulazione di detta norma, ha costantemente affermato che essa configura una circostanza attenuante a effetto speciale, e non un titolo autonomo di reato, essendo correlata a elementi – i mezzi, la modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze – che non mutano, nell’obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell’articolo, ma attribuiscono a esse una minore valenza offensiva.
E che la volontà del legislatore fosse quella di volerla considerare una circostanza attenuante a effetto speciale e non un’autonoma figura di reato si ricava nella disposizione letterale di cui alla lettera h) dell’art. 380 Codice di Procedura Penale, il quale, prima della modifica apportata dall’art. 2, c. 1 bis, del D.L. 23/12/2013, nº 146, convertito in legge 21/02/2014, nº 10, espressamente prevedeva i casi in cui “salvo che ricorra la circostanza prevista dal c. 5 dell’art. 73 DPR 309/90” gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria potevano procedere all’arresto di chiunque fosse stato colto in flagranza di reato.
Quindi nessun dubbio può sorgere circa la natura giuridica di circostanza attenuante a effetto speciale e non di figura autonoma di reato, essendo correlata a elementi che non modificano la struttura della fattispecie ma incidono sulla sua valenza offensiva.
Attualmente la lieve entità del fatto, a seguito della disposizione normativa di cui all’art. 2, c.1, lettera a) del D.L. nº 146/2013 – Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria – emendato dalla L. 21 febbraio 2014, nº 10 – invece è stata nuovamente classificata come un’autonoma figura di reato, anche se sul piano squisitamente strutturale rimane ricompresa nel testo dell’art. 73 DPR 309/90, che disciplina le attività illecite in materia di sostanze stupefacenti.

La figura autonoma di reato

L’attuale disposizione normativa prevista dall’art. 73, c. 5, DPR 309/90, come già in premessa si è anticipato, costituisce una figura autonoma di reato e non più una circostanza attenuante a effetto speciale, essendo correlata a elementi che non vanno a incidere, esclusivamente, sulla sua valenza offensiva, ma modificano la struttura della fattispecie.
E tanto si ricava dalla dizione letterale di detta norma che al c. 5 dell’art. 73 DPR 309/90 espressamente così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro.

E proprio dal testo della norma in esame, come tra l’altro è stato precisato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza nº 51.063 del 27/09/2018, si rinvengono diversi elementi da cui emerge che il legislatore, con la modifica apportata – ha inteso trasformare la stessa da circostanza attenuante a figura autonoma di reato.
Un primo fondamento significativo da cui si ricava il passaggio dei fatti previsti al comma 5 DPR 309/90 da circostanza attenuante a figura autonoma di reato è dato principalmente dall’inserimento della clausola di riserva con la quale il legislatore – attribuendo a tale norma un rapporto di specialità con le fattispecie di cui ai c. 1 e 2 della stessa norma – ha immediatamente inteso riferirsi ad altre distinte ipotesi di reato con cui l’art. 73, c. 5 possa trovarsi a concorrere.

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto di copertina: dirittoconsenso.it

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button