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Costume e SocietàLetteratura

Il contrabbando attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Breve storia giuridica del contrabbando VII

Di Agostino Giovinazzo

Articolo 282

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell’art. 25 per il delitto di contrabbando.

Il reato previsto dall’art. 282 è integrato da chiunque; ciò comporta che la fattispecie incriminatoria possa essere ricompresa nell’alveo dei cosiddetti reati comuni: avuto presente il contesto lessicale della norma, non è difatti utile una specifica qualifica soggettiva ai fini della configurazione del delitto.
L’elemento soggettivo può connotarsi come dolo generico, nei casi di specie previsti alle lettere a), b), d), e), f) è, invero, ravvisabile nella semplice coscienza e volontà dell’agente di introdurre merci all’interno dei confini territoriali nazionali, evadendo i diritti di confine dovuti.
A tale impostazione, un’eccezione è rappresentata dalla solo lettera c) del citato articolo, a norma della quale è punito chiunque “è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto per sottrarle alla visita doganale”. In questo contesto, l’elemento soggettivo assume le tipiche caratteristiche del dolo specifico, in quanto la condotta sanzionata è funzionalmente orientata al fine – preminente – di sottrarre le merci alla visita doganale mediante l’occultamento delle stesse.
Quanto, invece, al distinto profilo dell’elemento oggettivo, giova evidenziare – così come, peraltro, appare immediatamente dallo stesso impianto precettistico adottato dal Legislatore delegato – che la norma configura sei distinte fattispecie.
La prima – art. 282, lettera a) – punisce l’introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973.
La fattispecie comprende tutte le ipotesi in cui:

  1. le merci attraversano la linea doganale nei punti diversi da quelli stabiliti;
  2. nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, oppure il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell’ufficio doganale competente avvenga lungo vie diverse da quelle all’uopo prescritte in base all’art. 9, c. 1 del DPR 23 gennaio 1973;
  3. vengano altresì introdotte in orari notturni, quando il direttore dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto;
  4. quando vengano caricate, scaricate o trasbordate, in ore notturne e nell’ambito di aree portuali o aeroportuali, in contrasto con un divieto in tal senso posto dal direttore dell’Ufficio delle Dogane o da un pubblico ufficiale a ciò delegato.


Edil Merici

La seconda – art. 282, lettera b) – punisce chiunque procede con operazioni di scarico o deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana.
Nella terza – art. 282, lettera c) – il soggetto agente è, invece, sorpreso con merci estere, nascoste sulla persona, o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili, o tra merci di altro genere o, comunque, in qualunque mezzo di trasporto, al fine di sottrarle alla visita doganale.
Oltre a quanto detto, si ritiene utile sottolineare che per la fattispecie di cui alla menzionata lettera c), l’imputazione potrà essere elevata anche a carico di tutti i soggetti che, anche al di fuori delle zone doganali o di vigilanza doganale, vengano sorpresi con tali merci, sia pure con tutte le discendenti difficolta in materia di prova; sicché non vi deve essere, necessariamente, un nesso con il luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte.
Proseguendo, poi, con la quarta condotta tipizzata – art. 282, lettera d) – quest’ultima si manifesta nel comportamento di chi asporta merci dagli spazi doganali, senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento.
La menzionata fattispecie trova una sua peculiare caratteristica, che la differenzia da quelle precedentemente illustrate, in quanto in essa le merci, allo stato estero, sono state oggetto di dichiarazione in dogana, al fine dell’immissione in libera pratica territorio nazionale, ciò nondimeno prima dell’effettivo sdoganamento le stesse, sono sottratte al controllo dell’autorità doganale: la condotta, quindi, si realizza temporalmente nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della dichiarazione doganale, anche sommaria, e quello nel quale le merci sono asportate fuori dagli spazi doganali di custodia.
Con riferimento alla circostanza specifica della prestazione di una idonea garanzia, a tutela del corretto e completo adempimento dell’obbligazione doganale, un’eccezione è data dalle prescrizioni contenute nell’art. 90 del DPR nº 43 del 23 gennaio 1973, a norma del quale l’amministrazione finanziaria può concedere, a soggetti pubblici o privati di notoria solvibilità, l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuati.
La quinta fattispecie – art. 282, lettera e) – riguarda chi porta fuori del territorio doganale, alle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate (ossia, le merci comunitarie o già immesse in libera pratica) soggette a diritti di confine. In tale contesto, assume rilievo la circostanza che, per le merci in questione, sia prevista l’applicazione di dazi doganali e/o prelievi agricoli, in assenza dei quali, ovviamente, il reato non sussiste.
Nella sesta – art. 282, lettera f) – la condotta incriminata si estrinseca in chi detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste all’art. 25, c. 2 del DPR nº 43/1973, ossia quando il soggetto agente, detentore delle merci in una zona di vigilanza terreste, non dimostri la legittima provenienza delle stesse, o qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione o, ancora, quando le prove addotte siano ritenute inattendibili.

Foto: cavanna.it

Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.

Redazione

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