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Costume e SocietàLetteratura

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Breve storia giuridica del contrabbando IX

Di Agostino Giovinazzo

Articolo 284

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano che: a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell’art. 254 per l’imbarco di provviste di bordo.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie disciplinata dall’art. 284 del Decreto del Presidente della Repubblica nº 43 del 23 gennaio 1973, si differenzia da quella trattata nel precedente appuntamento per una più puntuale elencazione delle condotte sanzionate, oltre che per essere riferita alla movimentazione di merci via mare.
L’elemento oggettivo è rappresentato da sei specifiche condotte realizzabili dal capitano della nave e una sola, posta a chiusura della norma, avente carattere generale.
La prima condotta – art. 284 a) – ha ad oggetto l’azione del capitano che, senza il permesso della dogana competente, rasenta il lido o getta l’ancora, o sta alla cappa in prossimità del lido.
L’intento perseguito dal legislatore, con tale disposizione, è chiaramente quello di sanzionare ogni comportamento che rende più agevole lo sbarco o l’imbarco illegale di merci dalla riva, potendo tale condotta rappresentare un pericolo alla corretta riscossione dei diritti di confine.
La seconda fattispecie – art. 284 b) – sanziona, invece, l’approdo della nave in luoghi dove non sono presenti uffici doganali o, comunque in tutti i casi in cui lo sbarco o trasbordo di merci avvenga in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 16 del DPR nº 43/1973, ovvero, come già visto in precedenza, quando le merci attraversano la linea doganale nei punti diversi da quelli stabiliti, o nei casi in cui, nel punto di attraversamento stabilito, non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell’ufficio doganale competente avvenga lungo vie diverse da quelle  prescritte, o vengano introdotte, caricate, scaricate, in ore notturne, in contrasto con un divieto in tal senso posto dall’ufficio delle dogane territoriale.
La terza condotta – art. 284 c) – incrimina invece il trasporto senza manifesto di carico di merci estere con navi di stazza netta non superiore a 200 tonnellate.
Infatti, ai sensi dell’art. 105 del DPR nº 43/1973, entro la zona di vigilanza doganale marittima i capitani delle navi dirette a un porto dello Stato devono essere muniti del manifesto di carico che, a norma dell’art. 106 del citato Decreto deve contenere, per quanto qui di nostro interesse, le seguenti indicazioni:

  1. la specie del carico e, a seconda dei casi, la quantità in peso o in volume delle merci alla rinfusa;
  2. il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo è indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche;
  3. i documenti che accompagnano le merci;
  4. il nome del destinatario di ogni partita, quando risulta dalla polizza di carico;
  5. Edil Merici
  6. le autovetture al seguito dei passeggeri;
  7. i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale;
  8. per ciascuna merce dev’essere indicato il porto di sbarco, ai fini del successivo allibramento sul registro A/3.

Il carico deve essere presentato, in originale e in copia (munito delle relative polizze di carico), entro 24 ore dall’approdo della nave all’ufficio delle dogane, affinché sia annotato nel registro A/2; a seguito dell’allibramento, tale documento assume la denominazione di manifesto di arrivo.
Conclusasi tale operazione, l’ufficio delle dogane provvede ad allibrare le merci nazionali ed estere nel registro A/3 per essere destinate all’importazione o per essere rispedite via mare, via terra o per altra via (art. 9 del Decreto Ministeriale 30 giugno 1938).
Ciò detto, occorre precisare che, in tutti i casi in cui la nave provenga da un altro porto nazionale, il manifesto di carico è sostituito dal cosiddetto manifesto di partenza, il quale, ai sensi dell’art. 120 del DPR nº 43/1973, prima di partire dal porto deve essere presentato alla dogana, affinché questa provveda con la vidimazione.
È, inoltre, il caso di rammentare che, ai sensi del art. 129 del DPR nº 43/1973, sono esonerati dall’obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti le navi da diporto e militari (sia italiane sia straniere), le imbarcazioni da pesca e le navi adibite al trasporto di merci diverse dai generi di monopolio spedite in cabotaggio. Per le merci sbarcate dai menzionati natanti deve essere presentata, in luogo del manifesto, la dichiarazione sommaria prevista nell’art. 94 del citato Decreto.
La quarta fattispecie – art. 284 d) – incrimina la condotta del capitano della nave che, al momento della partenza, non ha a bordo le merci estere o quelle nazionali in esportazione con restituzione dei diritti di confine che, secondo il manifesto o gli altri documenti doganali, vi si dovrebbero trovare.
In tale circostanza e dunque stabilita una presunzione di sottrazione al pagamento dei diritti di confine sulle mancanze di merci rispetto alle informazioni desumibili dai documenti contabili di bordo.
La quinta fattispecie – art. 284 e) – incrimina il trasporto di merci estere da una dogana all’altra con una nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate e senza alcun documento di transito.
La ratio di tale disposizione è comprensibile se messa in rapporto con quanto prescritto dall’articolo 111, comma 5 del DPR nº 43/1973, il quale stabilisce che le merci estere sbarcate e destinate a un determinato porto nazionale, non possono essere rispedite con la stessa nave se di stazza netta di cinquanta tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire su navi di cabotaggio, iscritte nel manifesto di partenza e scortate da un documento di transito comunitario.
La sesta condotta – art. 284 f) – sanziona l’imbarco di merci estere in uscita dal territorio doganale su una nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate.
Ai sensi dell’art. 122, comma 1 del DPR nº 43/1973, è infatti prescritto che le merci estere, destinate all’estero, possono uscire dal territorio doganale dello Stato soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.
Infine, con identica formulazione a quella contenuta nell’art. 283, la norma in esame conclude prevedendo la medesima pena per chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Quanto al profilo soggettivo, il reato di contrabbando nel movimento marittimo di merci può essere individuato nel dolo generico; sicché per l’integrazione della fattispecie criminosa è sufficiente la coscienza e volontà di realizzare le condotte richiamate, anche nel caso in cui il fine perseguito dall’agente non sia direttamente correlato con la concreta evasione dei diritti di confine.
Si parlerà, invece, di dolo specifico con esclusivo riferimento alla condotta disciplinata nel c. 2. In questo caso il fine perseguito dall’agente è quello di sottrarre le merci alla visita doganale.

Foto: gds.it

Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.

Redazione

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