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CronacaReggio Calabria

“Doppio Sgarro”: ecco perché Francesco Aiello è tornato in libertà 


Edil Merici

Francesco Aiello, indagato nell’ambito dell’operazione denominata Doppio Sgarro, è tornato in libertà.
Il 40enne Aiello, residente a Placanica, era finito agli arresti domiciliari nelle scorse settimane in quanto destinatario di ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nell’ambito dell’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia reggina che gli contesta reati in materia di sostanze stupefacenti.
Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Mario Mazza e Antonio Condemi, ha rappresentato ai magistrati del riesame l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Preliminarmente i difensori hanno evidenziato che, nonostante venga attribuito l’utilizzo di uno specifico telefono al proprio assistito, agli atti non risulta come le forze di polizia abbiano certificato tale circostanza. Infatti, nel verbale di perquisizione domiciliare e personale eseguita presso l’abitazione dello stesso, risulta sequestrato un cellulare di marca NG, di colore blu e nero, contente una scheda sim Vodafone, ma non veniva rinvenuto alcun telefono contente la scheda portante il numero incriminato. Dal contenuto delle informative non si evince, secondo gli avvocati Mazza e Condemi, attraverso quale accertamento sia stato possibile identificare Francesco Aiello come l’utilizzatore dell’utenza incriminata, utilizzata dal soggetto ignoto per interloquire con tale T.G. D’altronde, dalla scheda biografica riportata, Francesco Aiello, agli atti dell’ufficio e dalla consultazione della Banca dati delle Forze di Polizia, non risulta avere precedenti penali e/o di Polizia e l’utenza intercettata sarebbe intestata ad altra persona, ragion per cui non vi sarebbe alcun elemento attestante la corretta identificazione del soggetto che adoperava l’utenza in Aiello. Nei criteri identificativi veniva riportato che, nel corso dell’intercettazione telefonica tra presenti, gli indagati interloquiscono tra loro e/o con terzi utilizzando i loro nomi propri, ma in nessuna circostanza veniva pronunciato il nome Francesco nel corso delle intercettazioni e in una sola occasione veniva riportato l’acronimo C, che poteva essere riferito al Cristofer, titolare dell’utenza telefonica, o ad altro soggetto non identificato. Del resto, l’indicazione del nominativo di Francesco Aiello – quale soggetto chiamante (o quale soggetto chiamato) – logicamente postula che gli investigatori preposti all’ascolto abbiano riconosciuto la voce dell’indagato sì da indicarlo quale soggetto della conversazione. Ciò, in altri termini, significa che, se vero è che il riconoscimento della voce di un soggetto deve sempre sostanziarsi in una attività di indagine, l’atto (o la serie di atti) in cui si articola il riconoscimento della voce di un individuo deve sempre essere documentato.

Ebbene, se questo è e non può dubitarsene, non potrà certamente sfuggire al Tribunale della Libertà come il riconoscimento della voce dell’odierno imputato non trovi riscontro in alcuna documentazione. In particolare, la disamina contenutistica degli atti procedimentali non consente di individuare alcun atto tipico (relazione di servizio, annotazione di Polizia Giudiziaria e via discorrendo) che documenti l’avvenuta ricognizione fonica, che dia modo di conoscere le modalità spaziali e temporali che avrebbero connotato siffatta attività e che consenta di risalire al nominativo dell’ignoto ricognitore (o di colui che avrebbe eseguito il presunto riconoscimento). Inoltre, se vero è che la voce di un soggetto può essere riconosciuta in virtù di un rapporto personale di conoscenza che lega ricognitore e soggetto riconosciuto perché la voce viene collegata a un soggetto individuato attraverso altra parallela attività di indagine o perché si dispone di un campione di voce dell’indagato (da cui discende la prova tecnica), parimenti non può essere sottaciuto come, nel caso di specie, non ricorra alcuna delle ipotesi dianzi indicate. A questo proposito uno degli aspetti essenziali, in vista dell’utilizzo probatorio dei risultati delle intercettazioni acquisite è quello afferente proprio alla attribuibilità del contenuto di determinate conversazioni alle persone indagate. Se vero è, dunque, che in molti casi il problema non si pone, in quanto l’utenza controllata è in uso esclusivo dell’indagato la cui conversazione è stata intercettata e questi ne è anche l’intestatario, laddove, tuttavia, un soggetto utilizza un’utenza intestata a terzi, la stessa non è in suo uso esclusivo, o anche nelle ipotesi di continuo scambio di telefoni cellulari o di loro schede, si richiede ineludibilmente l’adozione di un sistema di identificazione della voce (Sezione I della Cassazione – 08/06/1996). L’analisi contenutistica degli atti processuali non consente di individuare precisi elementi di carattere fattuale cui ancorare, quindi, la riferita attribuzione alla persona sottoposta a indagine e, in particolare, a Francesco Aiello. Ebbene, dalla disamina dell’intera attività investigativa, si evince che i dialoganti non indicano alcun nome di battesimo né fanno riferimento a uno specifico elemento di natura spaziale e/o temporale che consenta di risalire all’odierno indagato. La lacunosità del teorema accusatorio non potrà, pertanto, essere smentita anche in considerazione di tale circostanza, atteso che non risulta da nessuna parte non solo come i singoli epiteti siano riconducibili all’odierno indagato. Nonostante diversi anni di indagine, non si è riusciti a relazionare attraverso appostamenti, pedinamenti e indagini di osservazione la presenza di Aiello sui luoghi in cui avvenivano gli incontri tra i soggetti dediti a traffici illeciti, pertanto è evidente che lo stesso non ha mai posto in essere alcuna attività che potesse essere considerata di riscontro alla presente e mai dimostrata partecipazione dello stesso ai fatti per cui è processo. Per cui l’identificazione non viene supportata da alcun elemento di riscontro interno o esterno, talché la stessa identificazione risulta arbitraria e priva di valenza indiziaria nei confronti di Francesco Aiello, che ha ottenuto la revoca della misura cautelare ed è stato rimesso in libertà.


Trimboli

Oὐδείς

Oὐδείς (pronuncia üdéis) è il sostantivo con il quale Ulisse si presenta a Polifemo nell’Odissea di Omero, e significa “nessuno”. Grazie a questo semplice stratagemma, quando il re di Itaca acceca Polifemo per fuggire dalla sua grotta, il ciclope chiama in soccorso i suoi fratelli urlando che «Nessuno lo ha accecato!», non rendendosi tuttavia conto di aver appena agevolato la fuga dei suoi aggressori. Tornata alla ribalta grazie a uno splendido graphic novel di Carmine di Giandomenico, la denominazione Oὐδείς è stata “rubata” dal più misterioso dei nostri collaboratori, che si impegnerà a esporre a voi lettori punti di vista inediti o approfondimenti che nessuno, per l’appunto, ha fino a oggi avuto il coraggio di affrontare.

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