Le aggravanti nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Breve storia giuridica del contrabbando XIX
Di Agostino Giovinazzo
L’articolo 291-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 individua le circostanze aggravanti dei delitti ipotizzati nell’art. 291-bis.
Più di preciso, al primo comma, prevede una circostanza aggravante a effetto ordinario in tutti i casi in cui i fatti siano stati commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Nel secondo c. fissa invece un inasprimento delle pene, con la previsione della multa di 26 euro per ogni “grammo convenzionale” di tabacco lavorato estero e la reclusione da due a sette anni, in tutte le fattispecie in cui:
- sia constatato l’uso o anche solo possesso di armi nell’esecuzione del reato, ovvero nei comportamenti diretti ad assicurarne il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità;
- il soggetto attivo sia sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto sia connesso con altro reato contro la fede pubblica o l’Amministrazione Pubblica;
- sia fatto uso di mezzi di trasporto alterati o modificati, tali da essere idonei a ostacolare l’intervento della polizia o, ancora, da provocare pericolo per l’incolumità pubblica;
- vi sia l’utilizzo di società (di persone o di capitali) o di disponibilità finanziarie in Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990 (resa esecutiva in Italia con Legge nº 328 del 9 agosto 1993) sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, o che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
La norma qui in commento si è, poi, preoccupata di tutelare in modo particolare due delle circostanze aggravanti appena illustrate, ossia quella prevista dai punti 1) e 4) del c. 2, dalla dottrina comunemente individuate con le locuzioni “mano armata” e “mezzi di trasporto alterati”.
In tale ambito, infatti, il c. 3 del citato art. 291-ter – contrariamente a quanto stabilito dall’art. 69 del Codice Penale – dispone che le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis del CP che concorrono con le due richiamate aggravanti, non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti a queste, ma devono essere valutate singolarmente ai fini della diminuzione della pena; quest’ultima da calcolarsi sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Foto: radioetv.it
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.