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Costume e SocietàLetteratura

Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici

Breve storia giuridica dei reati in materia di accise

Di Agostino Giovinazzo

La condotta illecita di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici è disciplinata nell’articolo 40 del Decreto Legislativo nº 504 del 26 ottobre 1995 che, in un’esemplare opera di riordino dell’ampio mosaico di normative avvicendatesi in materia, ha inteso riunire le disposizioni normative richiamate negli articoli 22 e 23 del Regio Decreto Legge nº 334 del 28 febbraio 1939 (Istituzione di un’imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita), art. 9-14 del Decreto Legge nº 271 del 5 maggio 1957 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), art. 20 della Legge nº 1.852 del 31 dicembre 1962 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi) e art. 6 del DL nº 46 del 18 marzo 1976.
La fattispecie in parola punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore in ogni caso a 7.746 euro) una variegata serie di condotte, da “chiunque” commesse, elencate al primo comma dell’art. 40 e identificabili in chi:

  1. fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
  2. sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
  3. destina a usi soggetti a imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
  4. effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti a un’accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
  5. rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
  6. detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;
  7. detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Per tali condotte fraudolente, tuttavia, la pena è aumentata da un minimo di un anno a un massimo di 5 se la quantità di prodotti energetici, sottratta all’accertamento o al pagamento dell’accisa, è superiore a 2.000 kg.
È, invece, prevista la sola multa dal doppio al decuplo (non inferiore, in ogni caso, a 516 euro) dell’imposta evasa, ove la condotta illecita abbia a oggetto un quantitativo di gas naturale inferiore a 5.000 mc³.
Mentre in tutti i casi in cui il quantitativo di prodotti energetici esenti da imposizione (o, comunque, in regime agevolato) siano destinati ad usi soggetti a imposta o a maggiore imposta, è inferiore a 10 kg è irrogata la sola sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

Foto: energek.it
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da
Enzo Nobile.


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