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Costume e SocietàLetteratura

La titolarità fisica o giuridica di denaro, beni o altre utilità e la provenienza illecita dei beni

Breve storia giuridica della confisca dei beni

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

In ordine a tale presupposto, a parte di quanto si dirà trattando della confisca allargata e del trasferimento fraudolento di valori, tratteremo esclusivamente le presunzioni di fittizietà previste dall’articolo 26 del Decreto Legislativo nº 159 del 2011, che recita:

1) Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca, il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
2) Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione
.

Detta norma introduce delle presunzioni iuris tantum miranti ad attenuare e agevolare gli oneri probatori posti a tutela del titolare formale del bene.
Queste presunzioni possono discendere o dalla natura degli atti e/o dal legame parentale esistente tra il proposto e l’intestatario e possono essere superate attraverso l’inversione dell’onere della prova, ovvero si grava il terzo a dimostrare di aver acquistato i beni in buona fede, con risorse proprie e commisurate al valore del bene.
Addirittura, fino all’anno 2005, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto persino superfluo l’accertamento della fittizietà dell’intestazione, ben potendo la stessa essere presunta se gli intestatari del bene fossero parenti entro il sesto grado o persone conviventi.
Attualmente, invece, si ritiene che tale legame di parentela, al di là delle presunzioni di cui all’art. 26, rappresenti solamente una circostanza di fatto, altamente significativa della probabilità della fittizietà solo laddove tali soggetti, sono privi di una loro capacità economica.
Anche con riguardo alla confisca allargata era stata considerata la possibilità di estendere tale tipo di presunzione. Però, al di là di qualche timido tentativo, la predominante giurisprudenza di legittimità reputa che il rapporto parentale non dia luogo ad alcuna presunzione di fittizietà e incombe sul giudice l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni dalle quali desumere concretamente l’esistenza della difformità tra intestazione formale ed effettiva disponibilità del bene.
Comunque, vi è da dire che, a seguito dell’emanazione della L nº 161 del 2017, è possibile proseguire il procedimento di confisca contro gli eredi e/o aventi causa del condannato deceduto.È onere del giudice determinare la sproporzione, come pure è suo onere individuare la provenienza illecita dei beni nella disponibilità del proposto.
Questi, una volta individuati e quantificati i beni nella disponibilità del proposto, dovrà compararli col reddito dichiarato o l’attività esercitata, al fine di determinare la sussistenza o meno della sproporzione, come si vedrà, in particolar modo alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Legge nº 161 del 2017, tale forma di determinazione della sproporzione e dell’individuazione dei beni di provenienza illecita è praticamente sovrapponibile a quello previsto per la confisca allargata e di cui in maniera esaustiva ci si occuperà nella sezione relativa a tale ulteriore misura ablativa.
Di recente, il legislatore, con l’emanazione della L nº 161 del 2017 ha apportato ampie modifiche all’istituto, come pure la Corte Costituzionale ha escluso l’applicabilità di tale misura patrimoniale ai soggetti indicati dall’articolo 1, lettera a), legge e sentenza, qui richiamate al solo fine di fornire il quadro completo delle tipologie di confisca in vigore nel nostro sistema penale.

Foto: pupia.tv


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