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La fattispecie associativa caratterizzata dalla lieve entità del fatto

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti ULTIMA PARTE - Concludiamo la nostra analisi della Legge sugli Stupefacenti cercando di capire come la fattispecie associativa venga trattata dal comma 6 dell’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 con cui abbiamo ormai familiarità.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

L’associazione dedita al traffico illecito di droga può essere anche caratterizzata dalla lieve entità, così come previsto dal comma 6 dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche, quando, come contemplato dal c. 5 dell’art. 73 Testo Unico della Legge sugli stupefacenti, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il reato commesso appaia di lieve entità.
Ovviamente, tale fattispecie delittuosa costituisce una fattispecie di reato autonoma e non, certamente, una mera ipotesi attenuata dei delitti di cui ai c. 1 e 2 dell’art. 74 TU Legge sugli Stupefacenti (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22/09/2011, nº 34.475).
La stessa è disciplinata dall’articolo 74, c. 6, DPR 309/90 e successive modifiche che, testualmente, così recita: “Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal c. 5 dell’art. 73, si applicano il primo e il secondo c. dell’art. 416 del codice penale.”
L’art. 74, c. 6, DPR 309/90, secondo quanto specificato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, si configura come un’autonoma ipotesi di reato rispetto alle ipotesi associative più gravi previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, presentando la stessa un carattere specializzante autonomo e originale rispetto a tali più gravi associazioni, non essendosi, quindi, prevista una mera riduzione di pena, ma essendosi invece operato un generale richiamo all’art. 416 CP che, per le caratteristiche del rinvio, non può essere considerato solo quo ad poenam.
In realtà, il legislatore, tenuto conto del minore allarme sociale suscitato dalla condotta incriminata e della minore pericolosità degli autori dei fatti previsti dal DPR nº 309/90, art. 73, c. 5, ha voluto riqualificare l’associazione dedita allo spaccio per tali fatti di lieve entità come una semplice ipotesi di associazione per delinquere ex articolo 416 CP.
Dunque si deve considerare che nell’articolo 74, c. 6, non solo è stata configurata un’autonoma ipotesi di reato, ma che essa costituisce anche un’ipotesi di associazione per delinquere ex art. 416 CP per lo specifico rinvio, non solo quo ad poenam, operato dalla norma.
Tale autonoma figura di reato, prevista dal legislatore nell’ambito dei principi generali del diritto concernenti i criteri di commisurazione della pena e della proporzionalità all’entità e alla gravità del fatto, rappresenta ipotesi residuale dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti disciplinata dai c. 1 e 2 dell’art. 74 DPR 309/90.
Ai fini della configurazione dell’ipotesi lieve del reato associativo devono necessariamente sussistere tutta una serie di elementi di fatto che siano indicativi di come i soggetti che, seppur in cooperazione tra di loro, abbiano in maniera alquanto rudimentale preordinato la commissione di una serie di delitti riconducibili alle ipotesi di reato di cui all’art. 73, c. 5, DPR 309/90.


Edil Merici

Dunque, ai fini del riconoscimento del reato in esame, non è sufficiente che la lieve entità riguardi singoli episodi delittuosi anche solamente programmati, bensì occorre che la complessiva attività delittuosa posta in essere dalla struttura organizzativa sia caratterizzata dalla lieve entità.
In buona sostanza, è irrilevante che le varie attività di produzione o di commercio relative a singole condotte delittuose possano essere sussumibili come fatti di minima offensività sociale, ma occorre sempre dimostrare anche che l’organizzazione criminosa sia effettivamente dotata di minima offensività del bene giuridico tutelato dell’ordine, della sicurezza e della salute pubblica.
Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della configurazione dell’autonoma fattispecie delittuosa de qua possono essere principalmente individuati nell’ampiezza del territorio coperto dall’attività delinquenziale del gruppo, nell’apprezzabilità del lasso di tempo in cui lo stesso è stato operativo, nei caratteri qualitativi e quantitativi della struttura organizzativa e nel giro d’affari che quest’ultima è stata in grado di porre in essere.
In conclusione, l’autonoma figura delittuosa di cui al c. 6 del DPR 309/90 e successive modifiche, trattandosi di una previsione residuale della ipotesi più grave prevista ai c. 1 e 2 dello stesso articolo, è da considerarsi sussistente solo ed esclusivamente nel caso in cui tutti i comportamenti realizzati in attuazione del programma criminoso, a partire dal momento genetico, fino a raggiungere l’estremo della crisi del sodalizio, passando per le condotte di approvvigionamento dello stupefacente e per quelle di offerta in vendita e cessione, siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve offensività non essendo sufficiente a far ritenere integrata l’ipotesi residuale della modesta quantità della sostanza oggetto di transazione o il modesto valore economico delle singole transazioni illecite.
E, al riguardo, in presenza di illecite transazioni di modesta entità ai fini della configurazione di detta fattispecie delittuosa, bisogna tenere conto principalmente del numero delle transazioni e della frequenza temporale delle singole attività di cessione.
Pertanto, non rientra nella fattispecie dell’art. 74, c. 6 DPR 309/90 il caso in cui l’associazione, anche modesta, possa contare sulla disponibilità di un flusso continuo di sostanza stupefacente, ceduta in piccole quantità, al solo scopo di eludere il severo dettato normativo.

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto di copertina: studiocataldi.it

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