ADVST
Costume e SocietàLetteratura

Il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri

Breve storia giuridica del contrabbando XVIII


Edil Merici

Di Agostino Giovinazzo

L’introduzione e il commercio illegale di tabacchi lavorati esteri è un fenomeno delinquenziale oramai diffuso su larga scala, che lede tanto gli interessi finanziari dell’Unione Europea quanto quelli italiani, connotato da una intensa attività delle grandi organizzazioni criminali, contraddistinta da una particolare aggressività anche nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ciò ha, quindi, richiamato l’attenzione del Legislatore e dell’opinione pubblica favorendo così l’approvazione della Legge nº 92 del 19 marzo 2001, mediante la quale sono stati introdotti, nel Decreto del Presidente della Repubblica nº 43 del 23 gennaio 1973, le seguenti disposizioni:

  1. articolo 291-bis, rubricato Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  2. art. 291-ter, contenente un elenco e una specifica disciplina delle Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  3. art. 291-quater, istitutivo del delitto di Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

L’elemento oggettivo e soggettivo del reato

Tale peculiare fattispecie di contrabbando era prevista e sanzionata dall’art. 2 della Legge nº 50 del 18 gennaio 1994:

Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con DPR nº 43/1973 e successive modificazioni.

Mediante l’art. 7, comma 3, della L. nº 92 del 19 marzo 2001, la menzionata norma è stata abrogata e il luogo di questa è stato introdotto – dall’ l’art. 1, c. 1, lettera a) della citata Legge – l’art. 291-bis, inerente al contrabbando di tabacchi lavorati.
Adesso, quindi, in tutti i casi in cui l’oggetto del reato sia individuabile nei tabacchi lavorati esteri, troverà esclusiva applicazione il menzionato art. 291-bis e non tutte le disposizioni fino a questo momento esaminate. A tal proposito occorre, infatti, osservare che l’ipotesi di contrabbando di tabacco lavorato estero, prevista dalla citata norma, costituisce un’ipotesi autonoma di reato e non una mera circostanza aggravante del reato di contrabbando comune, di cui all’art. 282 del DPR nº 43/1973.
Ciò precisato, passiamo ora all’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il reato de quo.
Ebbene, quanto alle condotte incriminate, queste sono rinvenibili nelle azioni di introduzione, vendita, trasporto, acquisto, nonché nella semplice mera detenzione, di tabacco lavorato estero.
Per quel che concerne le pene, avremo che, se il quantitativo di tabacchi lavorati esteri contrabbandati:

  1. è superiore a dieci chilogrammi, è prevista la multa di 5,16 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da due a cinque anni;
  2. è fino a dieci chilogrammi, è prevista la sola multa, nella stessa misura di cui sopra, ma comunque non inferiore a 516 euro.

Nella sua nuova formulazione, la norma incriminatrice prevede, quindi, al primo c., una fattispecie base – per così dire aggravata – avente a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi e, al secondo comma, una circostanza attenuante, che trova applicazione, invece, in tutti i casi in cui il quantitativo di tabacco lavorato estero è pari o inferiore a dieci chilogrammi.
Tale tecnica legislativa è rintracciabile – secondo alcuni autori – nell’esigenza di impedire inconvenienti che la previsione di un’opposta scelta (ossia: fattispecie base, seguita da una aggravata) avrebbe comportato, ciò in quanto la prassi giudiziaria appare costante nel ritenere sussistenti attenuanti generiche che spesso vengono considerate equivalenti o addirittura prevalenti rispetto alle aggravanti, annullando, nei fatti, l’astratta comminatoria delle stesse.
Quanto, infine, all’elemento soggettivo, il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente la sola coscienza e volontà di realizzare una delle condotte sopra illustrate, a nulla rilevando il fine perseguito dall’agente.

Foto: lagazzettadisansevero.it
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.


Toscano

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button