ADVST
Costume e SocietàLetteratura

Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

Breve storia giuridica dei reati in materia di accise


Edil Merici

Di Agostino Giovinazzo

La disciplina sanzionatoria in tema di irregolare circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa è contenuta nell’articolo 49 del Decreto Legislativo nº 504 del 26 ottobre 1995, che stabilisce una presunzione di illecita provenienza per tali prodotti, anche se destinati a usi esenti o agevolati, ove trasportati senza essere scortati dalla specifica documentazione fiscale prevista, ovvero con documento falso o alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto.
In tali casi si applicano al trasportatore e allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta.
Dal campo applicativo della fattispecie sono, per espressa previsione di legge, esclusi i prodotti quali tabacchi lavorati, birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino.
Con tale norma il Legislatore ha inteso mutare completamente l’approccio rispetto alla normativa previgente (articoli 22 e seguenti del Regio Decreto Legge nº 334 del 28 dicembre 1939). Nell’attuale versione, infatti, è stato affidato un ruolo centrale al tributo, tale da individuarlo quale bene giuridico primario strettamente connesso all’evento di danno.
Prima di tale innovazione, invece, il bene giuridico oggetto di tutela era individuabile nella cosiddetta “trasparenza fiscale”.
La previgente normativa mirava, infatti, essenzialmente ad assicurare il continuo controllo di ogni movimentazione della merce dopo l’estrazione dal deposito del mittente. Rispetto a tale bene, dunque, l’illecito poteva qualificarsi come reato di danno, poiché alla sua realizzazione conseguiva una lesione diretta di tale interesse.
La nuova formulazione della fattispecie che incrimina l’irregolare circolazione di prodotti sottoposti ad accisa evidenzia come il trasporto, eseguito in difformità dalle prescrizioni previste, non ha un’autonoma rilevanza penale, come invece accadeva nella disciplina normativa  preesistente, ma rappresenta una tipica presunzione relativa di legge in base alla quale il prodotto regolarmente trasportato è da considerarsi a tutti gli effetti sottratto al pagamento del tributo (ovviamente, salvo prova contraria, ovverosia, salvo venga dimostrata la provenienza legittima dei prodotti; in tal caso la condotta sarà sanzionata come semplice illecito amministrativo).
Tutto ciò precisato, passiamo adesso a un più puntuale esame delle caratteristiche connotanti l’elemento oggettivo del reato.
Nel caso di specie la condotta incriminata ha ad oggetto la mancata emissione del documento accompagnatorio prescritto o, comunque, l’emissione di una documentazione falsa o alterata o che non consenta di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto (chiara è, in quest’ultimo caso, la volontà di punire anche il falso ideologico, oltre a quello materiale).
Da ciò la norma ne fa quindi discendere una presumibile sottrazione all’accertamento o al pagamento del tributo, rendendo – per tale via – applicabili le sanzioni previste dagli articoli 40 e 43 del D.Lgs. nº 504/1995.
L’inciso “anche se destinati ad usi esenti od agevolati” fa intendere che la tutela penale, recata nel citato art. 49, possa trovare applicazione nei confronti di tutti i prodotti soggetti ad accisa e ciò indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano soggetti a un particolare regime impositivo di favore.
L’art. 49, al terzo comma, stabilisce poi che le disposizioni finora illustrate non trovano applicazione qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all’1% se in più, o al 2% oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti se in meno.
Il successivo c. 5 estende poi la medesima tutela anche per i prodotti sensibili, ossia quelli contemplati dalle disposizioni contenute nell’art. 21, c. 3 del D.Lgs. nº 504/1995.
Da considerarsi come prodotti sensibili sono i prodotti energetici impiegati in usi diversi da quelli tassati (combustione e carburazione), ma che sono soggetti a un regime di vigilanza fiscale in quanto gli stessi possono essere facilmente destinati a usi tassati, eludendo in tal modo il disposto dell’art. 21, c. 2 del D.Lgs. nº 504/1995.
Per tali prodotti è prevista una presunzione di reato di cui al c. 1 dell’art. 49 al verificarsi di due precise condizioni: la circolazione del prodotto con documenti irregolari del tutto assenti, e la mancata dimostrazione da parte del trasportatore o dello speditore che il prodotto in questione sia destinato a usi diversi da quelli soggetti a imposta.
Infine, al c. 6, l’art. 49 prevede che le sanzioni sinora contemplate sostituiscano quelle spettanti ai prodotti soggetti alla cosiddetta «bolla di accompagnamento» in tutte quelle ipotesi in cui si è stabilito l’utilizzo di quest’ultimo documento.
Così facendo è stata quindi colmata la disparità di trattamento che si sarebbe originata laddove non fosse riconosciuta anche alla “bolla di accompagnamento” – prevista dall’art. 1, c. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica nº 627 del 6 ottobre 1978 – la medesima valenza degli altri documenti contemplati dalla normativa sulle accise per la circolazione dei prodotti in regime sospensivo o a imposta assolta.
Quanto poi all’elemento soggettivo, il reato in questione è punibile a titolo di dolo generico e ciò in quanto risulta sufficiente la mera coscienza e volontà di trasportare i prodotti soggetti ad accisa senza la prescritta documentazione o, come visto, accompagnati con documentazione contraffatta o alterata; non rileva il fine perseguito dall’agente, che può anche non coincidere con l’evasione di imposta.
L’ambito soggettivo di applicabilità della norma è circoscritto allo speditore e, in generale, al soggetto che nei fatti ha effettuato il trasporto irregolare.

Foto: tecnoaccisesrl.it
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da
Enzo Nobile.


GRF

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button