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Costume e SocietàLetteratura

Il rapporto tra il reato di trasferimento fraudolento di valori e quello di autoriciclaggio

Breve storia della Confisca

Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

In questa breve rassegna delle norme che potrebbero, potenzialmente, trovarsi in un rapporto di concorso apparente con l’articolo 240-bis del Codice Penale, tratteremo il reato di autoriciclaggio, codificato all’articolo 648 ter 1 del CP, introdotto con l’art. 3, comma 3, Legge nº 186 del 15 dicembre 2014.
Articolo il 648 ter 1 che, testualmente, recita:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 € a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 € se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 7 del Decreto Legge nº 152 del 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla L nº 203 del 12 luglio 1991 e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo c. dell’art. 648.

Dopo gli innumerevoli equilibrismi della giurisprudenza, dettati dalle riserve e dai consequenziali tentennamenti del legislatore, è stata introdotta la norma che, superando la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 648 bis del CP, prevede, espressamente, la punibilità dell’autore del reato di riciclaggio.
Secondo i primi orientamenti, ci troviamo di fronte a una fattispecie di reato plurioffensivo, giacché, per un verso, tutelerebbe il patrimonio, mirando esso a impedire il consolidamento o ripulitura di beni di provenienza delittuosa, mentre, per altro verso, esso tutelerebbe l’amministrazione della giustizia, contrastando le operazioni atte ad ostacolare la provenienza delittuosa di tali beni.
Senza ulteriormente dilungarci su di una norma che certamente merita ampie riflessioni e passando a quello che è lo specifico motivo per il quale essa viene trattata nel presente scritto, ovvero riscontrare se essa concorra con l’art. 512 bis del CP formalmente o soltanto apparentemente.
A tal proposito, differentemente da quelli che erano gli iniziali pronostici, alla luce del dato che sino all’entrata in vigore del reato di autoriciclaggio l’articolo 512 bis del CP era considerato il suo antesignano, si registra che la giurisprudenza di legittimità ritiene che le due norme possano concorrere.
In tal senso, la Corte di Cassazione, II sezione penale, con la sentenza nº 3.935 del 12/01/2017, ha avuto modo di precisare che:

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies DL nº 306 del 1992 (convertito, con modifiche, nella L nº 356 del 7 agosto 1992), concorre con il delitto di autoriciclaggio introdotto dall’art. 648-ter.1 del CP, anche nell’ipotesi in cui il trasferimento fittizio sia finalizzato esclusivamente all’agevolazione dell’autoriciclaggio; invero, la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto ed è evidente che le due violazioni della legge penale si pongono anche in momenti cronologicamente distinti, a dimostrazione della loro diversità, che non consente assorbimenti.

La dottrina, invece, per lo meno parte di essa, sembra essersi orientata verso il concorso apparente, sostenendo che le “due fattispecie sono legate da un rapporto di specialità bilaterale, nel senso che l’articolo 648-ter.1 del CP individua le attività economiche quali loci generici di ripulitura, e richiede che la condotta ostacoli concretamente l’individuazione dell’origine illecita del provento per la sussistenza” mentre l’art. 512 bis del CP “richiede, per contro, la sussistenza del dolo specifico che non ricorre nel reato di autoriciclaggio.
Conseguentemente, qualora una determinata condotta integri entrambi i reati, a dirimere il concorso apparente tra le due fattispecie interviene la clausola di riserva contenuta nell’art. 512 bis del CP, a favore del reato di autoriciclaggio, ovvero del reato sanzionato più gravemente rispetto a quello di trasferimento fraudolento di valori.
Pertanto, concludendo tale breve e limitata rassegna di norme che potrebbero trovarsi in un rapporto di concorso solamente apparente con l’art. 12 quinquies, possiamo affermare che, al di là della clausola di riserva, gli articoli del CP 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, per la sola giurisprudenza, possono concorrere con quello di trasferimento fraudolento di valori.

Foto: altalex.com

Redazione

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