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Covid-19, la Calabria è Zona Bianca: l’ordinanza di Nino Spirlì

Dall’Ufficio Stampa Giunta Regionale

Il Presidente della Regione, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, ha firmato due ordinanze (numero 43 e 42) con cui, rispettivamente, si applicano in Calabria le misure previste per la Zona Bianca (Ordinanza Ministro della Salute del 18 giugno 2021) e si prende atto delle disposizioni (previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno) che definiscono le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali.

La zona bianca

Dal 21 giugno “cessa la limitazione oraria degli spostamenti ed è prevista l’anticipazione delle date di riapertura (rispetto a quelle fissate dai Decreti Legge 52 e 65) per queste attività: parchi tematici e di divertimento; piscine e centri natatori in impianti coperti; centri benessere e termali; feste private anche conseguenti le cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso; fiere, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni; eventi sportivi aperti al pubblico diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52, che si svolgono al chiuso; sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; corsi di formazione. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del DL 52, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.”
Le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose “si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del DL 33 del 2020, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.”

Le certificazioni verdi

Con la firma del DPCM del 17 giugno si sono realizzate le condizioni per l’operatività del Regolamento dell’Unione Europea sul Green Pass che, a partire dal prossimo 1 luglio, garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In questo modo, sarà assicurata la libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro in possesso di un certificato nazionale valido.
Nell’ordinanza firmata dal Presidente Spirlì si ribadisce, dunque, “la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti Covid-19, a cura delle Strutture che effettuano il servizio”. Si dispone, inoltre, “l’inserimento immediato nel sistema Tessera Sanitaria (Certificazioni verdi-Servizi di invio dati tamponi e certificati di guarigione) ovvero, alternativamente, previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica Covid-19 regionale monitoring, dell’esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cura delle strutture laboratoristiche pubbliche e private autorizzate e/o accreditate, abilitate a tali prestazioni, anche in relazione all’ordinanza nº 15/2021.”

Obbligo di alimentare il sistema

Stabilito anche “l’obbligo di alimentare tempestivamente il Sistema tessera sanitaria con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione, a cura: a) delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali; b) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; c) dei medici degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e i medici dei Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti”.

L’aggiornamento della piattaforma

Nel provvedimento si sottolinea che i “dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali devono mantenere pienamente aggiornata la piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Covid-19 in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità, valorizzando tutti i campi delle schede sanitarie, incluso lo stato clinico.”
Si dà mandato al delegato del Soggetto attuatore “di definire le ulteriori procedure operative finalizzate all’organizzazione funzionale della gestione dati, oggetto del presente provvedimento.”
Viene precisato, infine, che «il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali, e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate.”

Redazione

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