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La valute globale della gravità del reato

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti XVI - Concludiamo la digressione sul comma 5 dell’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti esplicitando le determinazioni in proposito delle Sezioni Unite e identificando gli ultimi elementi utili alla valutazione globale e comprensiva della gravità del reato sulla base di quanto previsto dalla norma vigente.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

Per dirla con la Suprema Corte, è necessario che il giudizio di lieve entità del fatto costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto.
Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’articolo 73, comma 5, Testo Unico sugli Stupefacenti, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Il che significa, come illustrato, che il giudice, con il suo discorso giustificativo relativo alla ritenuta prevalenza di un solo elemento su tutti quegli altri valutati, oltre a indicare le ragioni che logicamente impongono, nel caso concreto, di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del disvalore del fatto deve, altresì, dare conto delle ragioni per cui la carica negativa di quel singolo elemento non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività del fatto oggetto di valutazione.
In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l’elemento ponderale – quello che più spesso assume un ruolo centrale nell’apprezzamento giudiziale – non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell’art. 73, c. 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all’art. 80, c. 2, TU Stup.
In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch’essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.
Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, c. 5 e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione.
In forza dei principi illustrati è dunque escluso che una singola circostanza possa assumere a priori e in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal c. 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.
Conseguentemente, non può essere condiviso quanto sostenuto nelle decisioni che hanno dato vita al primo degli orientamenti esaminati, circa la rilevanza ostativa della detenzione di sostanze eterogenee in un contesto unitario, nella misura in cui, per l’appunto, a tale circostanza viene attribuito un aprioristico significato negativo assorbente.
In conclusione, ai fini della configurazione della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, c. 5, Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 bisogna assolutamente procedere alla valutazione congiunta del fatto in tutte le sue componenti, ovviamente senza trascurare le particolari connotazioni che assumono i singoli parametri di riferimento in quanto la significativa connotazione negativa di uno solo di essi non consente di qualificare il fatto di lieve entità.
Dunque, la valutazione deve essere effettuata, senza alcun automatismo, in concreto, in ordine a ogni singolo fatto, tenendo perciò conto di tutte le specifiche caratteristiche della condotta e dell’evento in esame con la conseguenza che, qualora sia stato ravvisato un elemento negativo assorbente rispetto agli altri, la lieve entità del fatto non potrà essere riconosciuta come, ad esempio, la quantità e qualità della sostanza stupefacente che assume particolare significatività ai fini della qualificazione della condotta.
Senza, però, trascurare che – a parte i casi in cui la qualità e la quantità della sostanza stupefacente assume particolare significatività – nei casi in cui la sostanza stupefacente non è di quantitativi non particolarmente esigui, ma nemmeno particolarmente rilevanti, è necessario comunque procedere a una valutazione globale e comprensiva di tutti gli elementi indicati dalla norma di riferimento, non essendo sufficiente, in questo caso, il mero riferimento al solo dato ponderale della sostanza stupefacente.

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto: studiolegalebiscaroni.it

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