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Salvatore Caruso: una morte che chiede giustizia

Salvatore Caruso aveva 26 anni quando, il 24 maggio del 2019, è morto. Una tragedia immensa, un dolore inconsolabile per i suoi famigliari, per tutti i suoi amici e per l’intera comunità locridea, che lo hanno pianto. Salvatore era un ragazzo molto conosciuto e apprezzato, quello che si dice un ragazzo in gamba. Ma un tragico destino lo ha strappato ai suoi affetti più cari.
Cosa è successo quel giorno? È una delle tante domande che la sua famiglia continua a farsi chiedono al contempo di conoscere la verità, di avere giustizia!
Allora la Procura di Locri ha aperto un fascicolo e ha indagato una persona, F.A., una zia acquisita di Salvatore. Per la magistratura inquirente l’indagine si è conclusa e, di conseguenza, è stata chiesta l’archiviazione della posizione dell’indagata in quanto “le indagini investigative delegate – scrive il Pubblico Ministero – hanno escluso una qualsivoglia responsabilità, anche a titolo di colpa, in capo alla precitata indagata; ed invero il sinistro si è verificato per cause accidentali non imputabili a F.A.”. Di conseguenza il pm ha concluso ritenendo che “non vi sono quindi elementi per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti della predetta indagata”.
Poche righe per chiudere un’indagine che lascia molto perplessi i famigliari di Salvatore, in particolare la madre e il padre, assistiti rispettivamente dagli avvocati Emanuele Procopio e Giuseppe Monteleone.
Chi ha voluto bene a Salvatore non si rassegna e, attraverso le forme consentite dalla legge, ha proposto richiesta di opposizione all’archiviazione che verrà discussa davanti al Giudice per le Indagini Preliminari di Locri Amelia Monteleone martedì 28 settembre. Il giudice dovrà decidere se archiviare oppure ordinare ulteriori indagini finalizzate a ricostruire la vicenda sulle basi alcune importanti osservazioni, che potrebbero consentire di aprire un nuovo capitolo sull’incidente di Salvatore.
Tra le molte indicazioni che provengono dalle Parti Offese si rilevano, per come condensato nell’argomentata opposizione dell’avvocato Procopio, una serie di interrogativi.
In primo luogo occorre necessariamente far presente che non sono stati acquisiti i documenti necessari a comprovare quanto affermato dalle persone escusse a Sommarie Informazioni Testimoniali e non si è proceduto a effettuare una perizia sul mezzo che ha causato l’incedente. In particolare, non risulta acquisito agli atti nulla che attesti che lo sfortunato Salvatore Caruso avesse:

  1. effettuato le visite mediche di idoneità specifica alla mansione ricoperta;
  2. ricevuto i Dispositivi di Protezione Individuale;
  3. effettuato il Corso di formazione teorico/pratico per operatori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli ricevendo il relativo attestato;
  4. ricevuto la formazione e le informazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ma vi è di più.
Infatti, preso atto che già in data 27/07/2019 il PM procedente aveva avanzato richiesta di archiviazione, tutto quanto denunciato in data 11/09/2019 dalla madre della vittima non è mai stato valutato dagli organi inquirenti.
In particolare, non si è proceduto a sentire a SIT i colleghi di lavoro di Salvatore Caruso per verificare le seguenti circostanze:

  1. se il datore di lavoro, F. A., anche tramite suo marito, C. G. – gestore di fatto dell’azienda agricola – avesse imposto ai propri dipendenti di tenere la barra del trattore, cosiddetta roll bar (che, usata unitamente alla cintura di sicurezza allacciata crea una cellula salvavita in caso di ribaltamento), abbassata per evitare di far rovinare gli alberi piantumanti nei terreni oggetto di lavorazione e i relativi frutti ancora da raccogliere e così rendendo vano il previsto effetto protettivo;
  2. se i dipendenti erano muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge;
  3. se i dipendenti, e in particolare Salvatore Caruso, avessero fatto il corso di sicurezza sul lavoro;
  4. se Salvatore Caruso avesse maturato un’esperienza tale da avere le conoscenze e le competenze per condurre un trattore agricolo ovvero se avesse conseguito l’attestato/patentino che gli consentisse di poter utilizzare un trattore.

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto appare rilevante evidenziare che sia la madre sia la zia della vittima escludono, in modo perentorio, che Salvatore Caruso avesse un’esperienza tale da poter condurre in sicurezza un trattore agricolo.
Dette circostanze non sono state, in alcun modo, valutate dall’organo inquirente e, pertanto rappresentano nuovi elementi di prova che devono essere vagliati al fine di un corretto accertamento della verità dei fatti.
E ancora, preso atto che gli inquirenti hanno totalmente omesso di valutare se il trattore utilizzato era idoneo a operare in sicurezza su quel tipo di terreno nel quale è avvenuto il sinistro, ovvero se era necessario l’utilizzo di un trattore con una carreggiata più larga o, addirittura cingolato, che garantisce maggiore stabilità, si chiede:

  1. che venga acquisito, anche per il tramite della casa costruttrice, il libro d’uso del costruttore del trattore Carraro modello TGF 7.800 S targato BK279L;
  2. che vengano escussi a s.i.t i signori P.S. e F.S. quali ex dipendenti dell’Azienda Agricola per accertare se gli stessi più volte si sono rifiutati di andare a lavorare su detti terreni con quel tipo di trattore perché avevano avuto difficoltà a governare il detto mezzo agricolo e di ciò avevano reso edotto la proprietaria dell’azienda agricola. Sul punto occorre specificare che, trattandosi di terreni declivi e sconnessi, risulta evidente – anche all’occhio di un profano – che l’utilizzo di un trattore con una carreggiata molto stretta e con ruote gommate può causare il ribaltamento dello stesso e pertanto risulta assolutamente non idoneo l’utilizzo di questo tipo di trattore.

A tutto ciò si deve aggiungere che gli pneumatici, in particolar modo quelli anteriori, per come si può facilmente notare dalla visione delle foto nº 2, 3 e 6 del fascicolo del PM, risultano totalmente usurati, ciò ha causato una mancanza di aderenza del mezzo al terreno con conseguente ridotta tenuta e impossibilità per il conducente del mezzo di evitare il ribaltamento nonostante il tentativo di girare verso destra (confronta ruote anteriori del trattore in quiete dopo il ribaltamento, rimaste sterzate verso la destra del senso di marcia a testimoniare un ultimo tentativo di evitare il ribaltamento). E ancora, sempre dalla visione delle foto in atti si evince che il trattore fosse in precario stato di manutenzione né tanto meno vi è prova in atti che lo stesso fosse stato sempre sottoposto alla revisione obbligatoria, ciò fa ragionevolmente ritenere che sia il sistema di sterzatura e sia il sistema di frenatura non fossero efficienti e rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla legge.
A riprova di quanto appena sostenuto vi è il fatto che, per come appreso dai famigliari della vittima poco dopo il sinistro, il citato trattore non sarebbe mai stato assicurato e ciò nonostante il fatto che percorresse lunghissimi tratti stradali, come tra l’altro accaduto il giorno del sinistro.
Per le sopra esposte ragioni si ritiene dirimente che venga nominato un consulente tecnico che, previa visione del fascicolo fotografico, accerti se il mezzo agricolo de quo era stato revisionato, se era idoneo a essere utilizzato sul tipo di terreno dove si è verificato il sinistro e se gli pneumatici montati sul trattore fossero usurati.
Alla luce di ciò, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 410 del Codice di Procedura Penale, si indicano l’oggetto d’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova e, conseguentemente, all’uopo si chiede che vengano acquisiti i documenti attestanti le circostanze indicate nei punti da 1 a 4 di pagina 2 della presente memoria, vengano escussi a s.i.t. i signori S.A. e V.U., già dipendenti della ditta di F.A., P.S. e F.S. e venga acquisito, anche per il tramite della casa costruttrice, il libro d’uso del costruttore del trattore; venga dunque acquisita, tramite la banca dati dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, l’attestazione dalla quale si può evincere la presenza o meno di coperture assicurative per il sopra indicato trattore. Infine, venga disposta consulenza tecnica.
Per quanto sopra esposto si chiede di rigettare la richiesta di archiviazione avanzata dal PM e si ordina allo stesso di effettuare le ulteriori indagini.

Foto: telemia.it

Redazione

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