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Dai tipi di droga ai tipi di spaccio

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti XVIII - Chiudiamo velocemente l’analisi alla diversa tipologia di stupefacenti e cominciamo a parlare della rudimentale organizzazione e del piccolo spaccio, per la quale la legislazione prevede delle norme ben precise.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

In merito a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza 40.294/2018, dissentendo si osserva che la legge nº 162 del 1990 – a cui come si è detto si deve l’originaria formulazione della norma, recepita, nella parte qui di interesse, anche dal legislatore del 2014 – aveva configurato due differenti fattispecie attenuanti in ragione della diversa natura delle sostanze oggetto delle condotte incriminate nei precedenti commi.
Ma non già attraverso il rinvio ai “fatti previsti dal presente articolo”, bensì in forza dell’autonoma differenziazione dei regimi sanzionatori e dell’esplicito riferimento degli stessi alla classificazione tabellare delle sostanze considerate.
Dunque, il comma 5 dell’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 prevede un’unica fattispecie incriminatrice, cui consegue la configurabilità di un unico reato quando, nel medesimo contesto, la condotta realizzata abbia a oggetto sostanze tabellarmente eterogenee.
In conclusione, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la diversa tipologia di sostanze stupefacenti non esclude la configurazione della fattispecie lieve di cui al c. 5 dell’art. 73 DPR 309/90, in quanto è sufficiente che dalla valutazione globale di tutti gli elementi risulti accertata la lieve entità del reato indipendentemente dal fatto che i parametri indicati della norma siano diversi o siano identici.

La rudimentale organizzazione e il piccolo spaccio

L’attività illecita svolta avvalendosi un’organizzazione rudimentale, sulla base del ragionamento fatto nel paragrafo precedente, non è incompatibile con la configurazione della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, c. 5, DPR 309/90.
E, ad avviso di chi scrive, sul punto è mutuabile il principio espresso dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità in merito al c. 6 dell’art. 74 DPR 309/90, secondo cui la predisposizione di una rudimentale organizzazione di mezzi – anche se assume la sua rilevanza ai fini della valutazione complessiva del fatto – non è di per sé incompatibile con l’affermazione della lieve entità del fatto, sempre che la stessa non assuma un aprioristico valore negativo assorbente.
In altri termini, sotto il profilo del diritto sostanziale, tutte le condotte delittuose poco significative o, comunque, riferibili a modesti e non rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, posti in essere in maniera estemporanea e rudimentale al solo fine di guadagnarsi l’approvvigionamento della sostanza stupefacente necessaria all’uso personale, sono sussumibili nella fattispecie delittuosa di cui al V comma dell’art. 73 DPR 309/90, come ultimamente novellato.
In termini pratici, gli acquisti in conto-vendita di piccole scorte di sostanza stupefacente, in genere di pochi grammi, da reimmettere sul mercato al fine di destinare il ricavato all’acquisto di stupefacenti per il consumo personale, anche se caratterizzato da sistematicità, è certamente riconducibile al fatto di lieve entità.
In alcune situazioni la Suprema Corte, pur escludendo la lieve entità del fatto nei casi in cui si individuino contesti di salde ed efficienti organizzazioni finalizzate allo spaccio di considerevoli quantitativi di stupefacenti, ha affermato che anche lo spaccio continuativo può essere astrattamente definito di lieve entità ove, tenuto conto della quantità e qualità delle sostanze cedute e dell’eventuale sussistenza di altre componenti relative alle modalità e ai mezzi della condotta, valutate nel senso anzidetto, sia da ritenere che esso abbia inciso in modo ridotto sull’interesse protetto.
Tale assunto non si basa soltanto su un’interpretazione sistematica della norma, ma anche su esigenze applicative concrete, già in passato avvertite dalla giurisprudenza di legittimità, che ha introdotto con insistenza un elemento di ragionevolezza della decisione, considerato che il sistema sanzionatorio è così severo che il giudice non può negare la sussistenza del fatto di lieve entità ove il reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto – secondo il criterio di ragionevolezza – la pena minima altrimenti applicabile ai sensi dell’articolo 73 c. 1 e 4.
Al riguardo la Corte Suprema di Cassazione, sezione 6ª, con la sentenza nº 6.887 del 17/05/1994, in tempi alquanto remoti, ha avuto modo di precisare che:

Il dato sistematico impone di tenere conto che l’ipotesi lieve di spaccio è punita con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5 a 50 milioni di lire per le “droghe pesanti” e della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 2 a 20 milioni di lire per le “droghe leggere”, con pene cioè che, per i massimi previsti, in rapporto a quelli contemplati generalmente nel nostro sistema penale, rendono necessaria un’interpretazione non restrittiva del carattere “lieve” del fatto.

Considerate, poi, le pene previste dai c. 1º e 4º dell’art. 73, il fatto di lieve entità deve essere necessariamente individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza (che vale tanto per il legislatore quanto per l’interprete), imponendo l’art. 3 Cost., in materia penale, la proporzione fra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto.

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto: occhionotizie.it

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