ADVST
Costume e SocietàLetteratura

Legge sugli Stupefacenti: la natura autonoma della fattispecie delittuosa

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti XXI - Per comprendere il criterio con cui vengono applicate le norme previste dal comma 5 dell’artico 73 DPR 309/90, bisogna anzitutto comprendere quali siano gli elementi caratterizzanti la lieve entità del fatto e i mezzi e le modalità con cui è stato commesso il reato.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

Ora che il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell’articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 viene considerato quale figura autonoma di reato e non più circostanza attenuante a effetto speciale, qualora concorrano più circostanze attenuanti o più circostanze aggravanti, oppure circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, occorre applicare i criteri previsti dall’articolo 63 e seguenti Codice Penale, con la conseguenza che, operando il giudizio di comparazione, la pena base, in caso di equivalenza delle circostanze, sarà individuata in quella prevista dalla nuova fattispecie.
Prima, invece, al momento della determinazione della pena era soggetta al giudizio di comparazione con le aggravanti eventualmente contestate e, in caso di equivalenza, la pena veniva determinata sulla base della sanzione edittale prevista per le fattispecie di cui al primo comma dell’art. 73 DPR 309/90.
Ma la natura autonoma di fattispecie delittuosa produce conseguenze diverse anche in ordine al calcolo dei termini di prescrizione che in questo caso saranno calcolati tenendo conto della pena prevista dal c. 5 dell’art. 73 DPR 309/90 anziché di quella prevista al primo comma dello stesso articolo.
Anche in punto pena l’autonoma figura di reato comporta che essa sia determinata in un’unica misura (reclusione da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro), a prescindere, quindi, dalla tipologia delle sostanze stupefacenti.

Gli elementi caratterizzanti la lieve entità del fatto

Entrando nel dettaglio, la fattispecie in esame, come si è già avuto modo di dire, concerne i fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti.
Sono da qualificarsi come lieve entità del fatto tutte le vicende delittuose relative alla violazione dell’art. 73 DPR 309/90 in cui le condotte, in virtù degli elementi di fatto inerenti all’azione criminosa e quelli relativi all’oggetto materiale del reato, sono caratterizzati da una minima offensività.
Gli elementi da prendere in esame ai fini della configurazione dell’autonoma figura delittuosa della lieve entità prevista dall’art. 73, c. 5, DPR 309/90 possono certamente individuarsi nella modalità e nei mezzi utilizzati per compiere l’azione delittuosa e nella quantità, qualità e tipologia della sostanza stupefacente.
Quanto ai suoi elementi caratterizzanti, le descritte novelle legislative, pur modificando la natura dell’istituto in esame, non hanno inciso sui suoi presupposti applicativi.
Dunque, l’indagine circa la sussistenza di questi ultimi deve essere svolta avendo riguardo a tutti i parametri richiamati dalla norma di cui all’art. 73, c. 5, DPR 309/90 e cioè ai mezzi, alla modalità o alle circostanze dell’azione ovvero alla qualità, quantità e tipologia delle sostanze.

I mezzi e le modalità dell’azione

Una delle questioni più dibattute sull’utilizzo da parte del legislatore dell’espressione “mezzi e modalità dell’azione”, nell’ambito del principio di tassatività che deve necessariamente connotare il precetto della norma di diritto sostanziale, è stata quella riguardante la valutazione degli elementi di fatto che caratterizzano l’attività svolta dall’agente e, in particolare, se detti elementi debbano ricevere una valutazione complessiva oppure se debbano essere valutati singolarmente ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa di lieve entità del fatto.
In altri termini, la risposta da fornire al quesito è quella di fissare dei principi in base ai quali stabilire in che modo gli elementi codificati dalla norma debbano essere valutati ai fini della configurazione del fatto di lieve entità e, quindi, dell’applicabilità al caso concreto della norma di cui all’art. 73 c. 5, DPR 309/90.
Al riguardo, in giurisprudenza, si registrano due correnti di pensiero: la prima che ritiene tutti gli elementi debbano essere valutati complessivamente (cosiddetto principio di globalità) con la possibilità, tuttavia, che il valore negativo di uno sia compensato e neutralizzato dal valore positivo degli altri elementi esistenti; la seconda ritiene, invece, che tali parametri possano essere considerati singolarmente con la conseguenza che è possibile sulla scorta della valutazione anche di un solo elemento riconoscere o escludere la configurazione della fattispecie delittuosa di cui al c 5 del DPR 309/90 che disciplina la lieve entità del fatto.
Quest’ultima corrente di pensiero è stata maggiormente apprezzata dai giudici della nomofilachia, secondo cui in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego del fatto di lieve entità in questione, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere il riconoscimento della lieve entità del fatto quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto di copertina: iusinitinere.it

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button