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Costume e Società

Gli aspetti rilevanti del Testo Unico sugli Stupefacenti

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

La Corte di Cassazione, sezione 3, con la sentenza nº 49.575 del 15/10/2015, ha affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’articolo 73, comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica nº 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’articolo 2 del Decreto Legge nº 146 del 2013 (convertito in legge nº 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto, hanno affermato il principio secondo cui il giudizio di lieve entità del fatto deve scaturire dal positivo apprezzamento di ciascuno degli elementi indicati dalla norma.
In termini più specifici le Sezioni Unite della Suprema Corte, approfondendo la tematica di interesse, hanno affermato che solo all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l’appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite.
Quindi, per dirla con la Suprema Corte, è per l’appunto necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto.
Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, c. 5, Testo Unico sugli Stupefacenti, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Il che significa, come illustrato, che il giudice con il suo discorso giustificativo, relativo alla ritenuta prevalenza di un solo elemento su tutti quegli altri valutati, oltre a indicare le ragioni che logicamente impongono, nel caso concreto, di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del disvalore del fatto deve, altresì, dare conto delle ragioni per cui la carica negativa di quel singolo elemento non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività del fatto oggetto di valutazione.
In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l’elemento ponderale – quello che più spesso assume un ruolo centrale nell’apprezzamento giudiziale – non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell’art. 73, c. 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all’art. 80, c. 2, Testo Unico sulle sostanze stupefacenti.
In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch’essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.
Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, c. 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione.
In forza dei principi illustrati è dunque escluso che una singola circostanza possa assumere a priori e in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal c. 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.
Conseguentemente, non può essere condiviso quanto sostenuto nelle decisioni che hanno dato vita al primo degli orientamenti esaminati, circa la rilevanza ostativa della detenzione di sostanze eterogenee in un contesto unitario, nella misura in cui, per l’appunto, a tale circostanza viene attribuito un aprioristico significato negativo assorbente.
In conclusione, ai fini della configurazione della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, c. 5, DPR 309/90 bisogna assolutamente procedere alla valutazione congiunta del fatto in tutte le sue componenti ovviamente senza trascurare le particolari connotazioni che assumono i singoli parametri di riferimento in quanto la significativa connotazione negativa di uno solo di essi non consente di qualificare il fatto di lieve entità.
Dunque, la valutazione deve essere effettuata, senza alcun automatismo, in concreto, in ordine a ogni singolo fatto, tenendo, perciò, conto di tutte le specifiche caratteristiche della condotta e dell’evento in esame con la conseguenza che qualora sia stato ravvisato un elemento negativo assorbente rispetto agli altri, la lieve entità del fatto non potrà essere riconosciuta come, ad esempio, la quantità e qualità della sostanza stupefacente che assume particolare significatività ai fini della qualificazione della condotta.
Senza, però, trascurare che – a parte i casi in cui la qualità e la quantità della sostanza stupefacente assume particolare significatività – nei casi in cui la sostanza stupefacente non è di quantitativi non particolarmente esigui, ma nemmeno particolarmente rilevanti, è necessario comunque procedere a una valutazione globale e comprensiva di tutti gli elementi indicati dalla norma di riferimento, non essendo sufficiente, in questo caso, il mero riferimento al solo dato ponderale della sostanza stupefacente.

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto di copertina: slpt.it

Redazione

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