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Il patteggiamento della pena per fatture false in assenza del pagamento del debito

È possibile accedere al rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) anche in assenza di pagamento del debito tributario nel caso di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti fattispecie delittuosa previsto dall’art. 8, Decreto Legislativo 74/2000.Lo ha stabilito il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trento, che ha ritenuto ammissibile la richiesta di patteggiamento avanzata dall’avvocato Vincenzo Nobile, difensore di N.P., il quale ha rappresentato che è ammissibile la richiesta di patteggiamento anche in assenza di pagamento del debito tributario nel caso di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o di altre operazioni inesistenti, prevista dall’art. 13 bis, comma 2, D. Lgs. 74/2000, trattandosi di condotta propedeutica all’evasione fiscale, considerato che il pregiudizio per l’Erario deriva da condotte di altri soggetti, ossia gli utilizzatori di tali documenti.
Al riguardo il legale ha precisato che anche in merito alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 8 D. Lgs 274/2000, per la quale il legislatore ha stabilito di non prevedere cause di non punibilità, trattandosi di fattispecie gemella dell’art. 2 D. Lgs 274/2000 e nella quale, vien da dire, si specchia, essendo necessariamente sussistente (anche se non sempre provata processualmente) ogni qual volta l’altra è contestata, è possibile fare ricorso alla richiesta di patteggiamento in assenza di pagamento del debito tributario entro la dichiarazione di apertura-dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale) considerato che, come definitivamente chiarito della Suprema Corte (Sentenza della Sezione 3 nº 11.620/2021) il pagamento del debito tributario, rappresentando in via radicale e pregiudiziale causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater e anche dei reati 2, 3, 4 e 5 dello stesso decreto, non può allo stesso tempo e per queste ipotesi fungere da  presupposto di legittimità di applicazione della pena.
L’enunciazione del suddetto principio espresso dai giudici di legittimità sottintende l’astratta ammissibilità del rito premiale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per chi è imputato del delitto previsto e punito dall’art. 8 D. Lgs. 74/2000 sul presupposto che la causa di inammissibilità del patteggiamento prevista dall’art. 13 bis c. 2 D. Lgs. 74/2000 non si applica in caso sia contestato il reato di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, siccome questa condotta è propedeutica all’evasione fiscale, ma il pregiudizio per l’Erario deriva da condotte di altri soggetti, ossia gli utilizzatori di tali documenti; ne discende che non può pretendersi, da chi fosse ritenuto responsabile di tale delitto, l’integrale pagamento dell’imposte e degli altri debiti tributari (sanzioni amministrative e interessi) dovuti da terzi.
Ciò, ovviamente, troverebbe le sue ragioni nel forte legame esistente tra le due fattispecie, tanto che lo stesso legislatore ha deciso di calmierarlo mediante l’introduzione dell’art. 9, che espressamente deroga all’art. 110 C.P. e fa sì che “l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2″, mentre “chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8”.
E in effetti appare ovvio che se vi è chi utilizza delle fatture per operazioni inesistenti, necessariamente vi sarà chi quelle fatture ha emesso, e viceversa, tanto da fare apparire la fattispecie a concorso necessario.
Cionondimeno la norma, sia pur novellata, non prevederebbe la possibilità, per chi è imputato del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di beneficiare della non punibilità in caso di estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.
E, di conseguenza, laddove l’imputato del reato di cui all’art. 8 D. Lgs. 74/2000 volesse accedere al rito premiale del patteggiamento, dovrebbe premurarsi necessariamente di pagare integralmente il debito tributario, a pena di inammissibilità.
Dunque, da un lato, chi ha posto in essere la condotta di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 D. Lgs 74/2000 (prodromica e funzionale all’evasione fiscale di un terzo soggetto, ossia colui che quelle fatture utilizzerà) si vedrebbe preclusa addirittura la possibilità di accedere alla richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P., dall’altro, l’utilizzatore delle fatture imputato per l’art. 2 D. Lgs 74/2000, invece, non andrebbe incontro a tale tipo di preclusione.
Pertanto, considerato che le condotte di cui agli artt. 2 e 8 D. Lgs 74/2000 sono reciprocamente funzionali per la commissione dell’illecito penale, per ragioni di equità sostanziale la Corte di legittimità ha concluso per l’astratta ammissibilità del rito premiale dell’applicazione pena su richiesta delle parti per chi è imputato del delitto previsto e punito dall’art. 8 D. Lgs. 74/2000.

Redazione

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