Il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
Breve storia giuridica del contrabbando XII
Di Agostino Giovinazzo
Articolo 287
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140.
La condotta di cui all’art. 287 del Decreto del Presidente della Repubblica nº 43 del 23 gennaio 1973 sanziona chi detiene merci allo stato estero importate in franchigia o, comunque, in riduzione dei diritti di confine, e ne dà una destinazione, o ne attribuisce un uso diverso da quello autorizzato.
L’ipotesi delittuosa di contrabbando per mutata destinazione d’uso delle merci agevolata è un reato di natura formale che si perfeziona non appena si distrae la merce dallo scopo per cui è stata concessa l’agevolazione doganale.
Al fine di una più agevole comprensione della logica di tale norma è utile precisare che, in ambito eurounionale – prima con il Regolamento della Comunità Economica Europea nº 2.913 del 12 ottobre 1992 (istitutivo del codice doganale comunitario) e, attualmente, con il Regolamento dell’Unione Europea nº 952 del 9 ottobre 2013 (istitutivo del codice doganale dell’Unione) – sono previste tutta una serie di regimi fiscali di favore, consistenti nell’esenzione o riduzione dal pagamento dei diritti di confine, attribuiti a determinate merci, immesse in libera pratica a motivo del loro particolare utilizzo; il tutto è, ovviamente, subordinato a una preventiva autorizzazione da parte delle autorità doganali, la quale – nella maggior parte dei casi – con propri provvedimenti, ne delimita puntualmente i contenuti e i limiti.
Per dare completa e concreta attuazione alla norma in esame occorre, quindi, fare necessariamente riferimento alle prescrizioni che disciplinano l’importazione delle merci in regime tributario agevolato; da ciò ne deriva che l’eventuale ignoranza circa tali norme non potrà essere invocata a propria scusa da chi è stato imputato per il reato de quo.
Va inoltre precisato che il delitto in questione, trattandosi di reato di danno e consumandosi con l’evasione dell’imposta, non è configurabile quando debba escludersi l’evasione, per essere la merce importata destinata ad altro uso per il quale sia ugualmente concessa la franchigia.
Un’eccezione a tale disposizione incriminatrice è rappresentata dalle previsioni contenute nell’art. 140 del DPR nº 43/1973, a norma del quale, infatti, in caso di rimozione dagli usi agevolati dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione, riduzione o sospensione di diritti doganali, si è provveduto:
- al pagamento dei diritti stessi;
- alla restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali, prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte delle dogane;
- alla rottamazione sotto la vigilanza finanziaria, se riconosciuti fuori uso;
- al trasferimento ad altri impieghi o usi agevolati.
L’elemento psicologico richiesto è il dolo generico e si perfeziona nella coscienza e volontà di dare alla merce una destinazione o un uso diverso da quello per cui la franchigia o la riduzione doganale fu concessa, non essendo chiesto all’agente alcun fine speciale o la volontà di conseguire un profitto personale.
Foto: mwmitaly.com
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.