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Costume e SocietàLetteratura

Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa

Breve storia giuridica dei reati in materia di accise


Edil Merici

Di Agostino Giovinazzo

Ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo nº 504 del 26 ottobre 1995, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (non inferiore in ogni caso a 7.746 euro) chiunque:

  1. sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
  2. detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina a usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l’esenzione (in tale circostanza, l’esercente della fabbrica o del deposito è, altresì, privato per due anni del beneficio dell’esenzione concessa).

Le condizioni per la detenzione e la denaturazione dell’alcole sono indicate puntualmente negli art. 27 e successivi del D.Lgs. nº 504/1995 e nella relativa normativa di attuazione.
La disposizione, tanto nei fatti quanto nella sostanza, ripropone specularmente la condotta già vista per i prodotti energetici di cui all’art. 40 del D.Lgs. nº 504/1995.
Come per tale ultima fattispecie, l’elemento oggettivo connotante è dato dalla sottrazione, portata a compimento con qualsiasi mezzo, del prodotto all’accertamento o al pagamento del tributo, la detenzione di alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte, nonché la sua destinazione a usi diversi da quelli esenti.
Oltre a ciò, vi è da evidenziare che al comma 2, il citato art. 43 prevede l’equiparazione sotto il profilo della pena il delitto tentato a quello consumato e che la fabbricazione di prodotti alcolici, soggetti ad accisa, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
Precisato anche tale aspetto, occorre adesso soffermarsi sul contenuto del c. 4 della norma in esame, a mente del quale “L’alcole e i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.”
La questione, in particolare, riguarda il concetto di “prodotti alcolici” e l’inserimento dello stesso nel contesto della disposizione in esame.
Più nel dettaglio, va sottolineato come, mentre la rubrica dell’art. 43 del D.Lgs. nº 504/1995 (Sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche) ricollega le condotte penalmente rilevanti, oltre che all’alcole, alle bevande alcoliche, categoria distinta dai prodotti alcolici di cui al ricordato c. 4 (tra i quali ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. nº 504/1995 possono rientrarvi, a titolo meramente esemplificativo: aromi alcolici, profumi e simili), quasi certamente appartenenti alla medesima categoria merceologica, ma comunque non qualificabili – in senso stretto – come bevande alcoliche.
Ciò appurato, da una visione di insieme della norma, come anche in un’ottica di sistematicità della stessa, pare ragionevole concludere che il Legislatore delegato abbia voluto, in ogni caso, estendere ai prodotti alcolici la medesima tutela penale prevista per le bevande alcoliche, sebbene – per completezza d’analisi – occorre comunque rimarcare che la rubrica dell’art. 43 potrebbe far deporre in senso contrario.
Infine, quanto all’elemento soggettivo, questo è individuabile nel dolo generico, essendo sufficiente a integrare l’elemento psicologico del reato la semplice coscienza e volontà di porre in essere le due condotte tipizzate alla lettera a) e b), c. 1 del richiamato art. 43.

Foto: primacomo.it
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da
Enzo Nobile.


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