Nell’interdittiva antimafia la procedura è “sostanza”
Con l’interessante sentenza nº 815 pubblicata il 6/11/2023 in argomento di informazione avente carattere di interdittiva antimafia il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, ha statuito la fondatezza del ricorso, patrocinato dai due avvocati Leo Stilo del Foro di Locri, in relazione all’efficacia assorbente della violazione dell’articolo 92 comma 2 bis del Decreto Legislativo nº 159/2011, essendosi la Prefettura sottratta al necessario contraddittorio procedimentale che, salvo “particolari esigenze di celerità del procedimento”, che nel caso di specie erano insussistenti, deve sempre precedere l’adozione del provvedimento interdittivo. Il TAR, alla luce di tale incisiva modifica legislativa, sottolinea che “È indubbio che la valutazione prefettizia circa il presupposto di fatto delle particolari esigenze di celerità del procedimento sia sindacabile dal Giudice Amministrativo, alla stregua degli altri profili di discrezionalità che connotano tutto il procedimento preordinato all’adozione di un provvedimento particolarmente restrittivo della libertà di iniziativa economica del destinatario”. L’Amministrazione deve, pertanto, considerare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili, “posto che prima dell’adozione dell’informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l’instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l’eccezione.”
Ragionando diversamente, sottolinea il TAR nell’articolata motivazione, si consentirebbe al Prefetto di abdicare in modo del tutto irragionevole all’ampia discrezionalità dei poteri esercitabili in materia di informazioni antimafia sia in senso liberatorio sia in senso interdittivo, “…poteri quantitativamente e qualitativamente accresciuti dalla riforma legislativa più sopra illustrata nell’ottica di approdare a una frontiera applicativa più garantista e meno indiscriminata di uno dei fondamentali strumenti ordinamentali della lotta alla mafia”. La rilevanza della sentenza risiede proprio nel fatto che ragionando di istituti borderline, posti sulla “soglia” tra la lotta alla criminalità organizzata e la lesione di diritti fondamentali, la forma è sostanza e le parole devono essere delle solide pietre su cui costruire e poggiare la legittimità dell’intero procedimento amministrativo.