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Costume e SocietàLetteratura

La reciproca assistenza e comuni gruppi investigativi

Le riflessioni del centro studi

Edil Merici

Di Angelica Commisso – Avvocato del Foro di Locri

L’articolo 9 del Decreto Legislativo 108/2017 prevede che un ordine europeo di indagine trasmesso da uno Stato membro dev’essere eseguito “senza imporre ulteriori formalità” e dev’essere eseguito “nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione”. Pertanto, la legislazione nazionale impone un preliminare controllo dello Stato di esecuzione in ordine l’ammissibilità di un ordine europeo di indagine, poiché deve riguardare una indagine consentita nello Stato di emissione.
Tuttavia, nell’esecuzione di un ordine di indagine europeo, le modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l’atto viene compiuto in quanto spetta al giudice dello Stato di esecuzione verificare la correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell’attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento. Il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla. Quindi, l’utilizzo degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all’accertamento, da parte del Giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità e correttezza dell’attività svolta dal Giudice straniero. Spetta al giudice dello Stato di esecuzione verificare il rispetto della procedura per l’acquisizione della prova e risolvere eventuali questioni relative al rispetto dei principi dell’ordinamento interno.
Già in materia di rogatorie internazionali è stato riconosciuto il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori, in quanto trovano applicazione le norme vigenti nello Stato in cui l’atto viene compiuto. Quindi, i divieti stabiliti dalla legge italiana non operano per gli atti compiuti dall’autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano.
Tra questi principi, a giudizio di chi scrive, vi è anche il diritto di difesa. Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene che, in ragione della prevalenza della lex loci, le modalità di assistenza difensiva devono essere regolate dalla legge dello Stato in cui l’atto viene compiuto. A giudizio di chi scrive, sebbene l’Ordine Europeo di indagine sia uno strumento fondamentale per le indagini penali, un suo limite insuperabile è rappresentato proprio della verifica della tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali delle parti. In particolare, si impone un’attenta riflessione sul rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa: secondo cui lo svolgimento del processo deve avvenire nel contradditorio tra le parti.
Tale principio trova il suo corollario nell’art. 111 della Costituzione a norma del quale il rispetto del principio del giusto processo è funzionale a garantire non soltanto la legittimità della prova in sé, ma anche la legalità del suo procedimento di acquisizione. Nel richiamato Decreto Legislativo 108/2017 vi è un espresso riferimento alla necessità di rispettare, nell’acquisizione probatoria mediante ordine europeo di indagine, i principi generali del nostro ordinamento giuridico e poiché il principio del contraddittorio rientra tra i principi generali del nostro ordinamento, ove sia precluso l’esercizio alla difesa di assistere alla formazione/acquisizione della prova, il risultato probatorio acquisito, a giudizio di chi scrive, dev’essere ritenuto inutilizzabile poiché la prova è stata acquisita in violazione del diritto al contraddittorio garantito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È di tutta evidenza che gli strumenti oggi utilizzabili, grazie alle politiche di cooperazione internazionale, consentono di affrontare in modo più strutturato e efficiente le sfide sempre più ardue poste in essere dalle consorterie criminali, presenti con ampie articolazioni in diversi Paesi.

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 30/06/2023
Foto:
carabinieri.it

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