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Costume e SocietàLetteratura

Il “diritto gortino”

Di Giuseppe Pellegrino

Alla morte di Federico Halbherr nel 1930, fu l’allieva fiorentina Margherita Guarducci a portare a compimento l’opera del suo maestro raccogliendo in un unico corpus le iscrizioni e curandone la pubblicazione.
Il diritto gortino è esemplare, ancora oggi, in quanto intriso di spirito di libertà, oltre a essere straordinariamente innovativo e moderno per l’epoca. Le questioni che vengono trattate sono pertinenti al diritto di famiglia ed ereditario: adozione, successioni ed eredità, divorzio, figli illegittimi, donazioni fra congiunti; comprende anche i delitti contro il costume (violenza carnale, con norme antipedofile poi attribuite anche a Zaleuco, seduzione, adulterio), questioni relative alla vendita, alle ipoteche e ai debiti, nonché questioni di libertà personale per cui gli schiavi, a Gortina, avevano condizioni di trattamento meno crudeli che altrove nel Mondo greco.
Si è già accennato che il collasso di Micene avvenne per l’invasione dei dorici, come pure bisogna rammentare che dorici erano sia i locresi sia i siracusani e gli spartani. Nell’XI secolo a.C., i dori occuparono interamente l’isola di Creta, dove nei secoli precedenti era fiorita la raffinata civiltà minoica. La costituzione di Gortina, a carattere aristocratico come quella spartana e di cui quella cretese fu forse il modello, prevedeva un governo collegiale di dieci cosmi, magistrati appartenenti alla nobiltà corrispondenti ai cinque efori spartani, i quali governavano la città con l’assistenza della gherusia, un consiglio di anziani scelti fra gli ex cosmi. Il contenuto dell’epigrafe riguarda soprattutto il diritto di famiglia. La struttura familiare delineata nell’epigrafe non è più quella patriarcale delle epoche precedenti, dove i diritti delle donne erano pressoché inesistenti. A Gortina le donne, pur contraendo il matrimonio solo dopo la scelta del marito da parte del pater familias, godevano tuttavia di diritti patrimoniali: potevano ereditare il patrimonio familgiare e in parte amministrarlo autonomamente. Anche se il diritto è fondamentalmente tradizionale, come nelle età precedenti, le leggi contemplano la possibilità della circolazione monetaria. Da ciò si è dedotto che le leggi risalgano agli ultimi decenni del VI secolo a.C. o ai primi del V secolo a.C., quando a Creta venne introdotta la moneta. Ne consegue che non siamo, all’origine, di fronte a leggi scritte, ma a tradizioni orali, poi, alla fine del VI secolo, trascritte sui muri, quando ormai delle leggi scritte di Locri vi era notizia e ammirazione in tutto il Mondo Greco.
Secondo molti studiosi le epigrafi costituirebbero quindi un’innovazione legislativa. Le leggi di Gortina presentano numerose analogie con il diritto di numerose poleis, e pertanto sono servite per la ricostruzione del diritto civile nella Grecia del V secolo a.C., sebbene numerosi passi mostrino come la società che le ha prodotte, per il prevalere di società primarie (la famiglia, la fratria) avesse istituzioni più arcaiche rispetto alla polis.
Si è già osservato che le Leggi di Zaleuco e la Costituzione locrese sono più antiche, e che la moneta, a Locri, è stata introdotta solo nel 354 a.C., vigendo fino allora il divieto di Zaleuco di emettere nomisma, moneta. Ho affrontato la questione nel mio primo libro, La legge è uguale per tutti, ma sarà comunque riproposta quando si parlerà dell’erario locrese. Ancora, la datazione è di almeno due secoli successiva, ma questa argomentazione non è esaustiva, potendo le leggi di Gortina essere ispirate alle originarie leggi micenee e poi adattate con il progredire della storia.
Alberto Maffi, della Università Bicocca di Milano, Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici, è sicuramente uno dei maggiori esperti sul tema. Il Giurista osserva in via preliminare che la normativa del codice di Gortina può essere divisa in cinque tipi:

  1. norme di consuetudine, poste in forma scritta;
  2. norme scritte antiche, inserite in un contesto organico;
  3. norme scritte che modificano norme precedenti senza effetto retroattivo;
  4. norme scritte che modificano testi precedenti in modo retroattivo;
  5. norme scritte che integrano norme già presenti nel codice stesso.

Al di là della contestazione dell’esistenza di leggi scritte a Gortina, ma semmai di una tradizione orale, poi riportata sui muri perché fosse a conoscenza della cittadinanza, a noi la distinzione dei tipi sembra molto complessa e di difficile comprensione, per cui preferiamo dividere le norme in due tipi: quelle che riguardano il diritto di proprietà e quelle che riguardano la condizione famigliare. Ancora, di nostro, cercheremo di enucleare quelle più antiche, ove non già fatto dai giuristi, che possono aver ispirato le leggi locresi, da quelle successive. Che non rientrano nel tema trattato, non essendo nei fini della nostra rubrica occuparsi di tutte le questioni cretesi e non.
Sulle prime è prevista una regolamentazione che non è molto lontana da quella locrese e spartana.

Foto di C. Messier

Redazione

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