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Le regole di bilanciamento e il caso singolare previsto dall’articolo 407

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti X - Concludiamo la disamina delle regole stabilite dal legislatore in caso di sussistenza di singole circostanze o di concorso di circostanze che influiscano sulla pena da attribuire al reo esaminando anche il caso tutto particolare dell’articolo 407.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

Alla regola stabilita dall’articolo 68, comma I del Codice Penale fanno eccezione le ipotesi di concorso apparente di norme (art. 15 CP), dove prevale sempre la norma avente carattere speciale.
Quando invece le circostanze in concorso apparente, aggravanti o attenuanti, comportano lo stesso tipo di aumento di pena, il c. secondo dell’art. 68 statuisce che:

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Quando invece il concorso tra circostanze è eterogeneo, ovvero delle circostanze attenuanti concorrono con delle circostanze aggravanti, occorre il ricorso al cosiddetto giudizio di bilanciamento tra le stesse, il cui esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del CP, potrà essere uno dei seguenti:

  1. Se il giudice ritiene che le contestate aggravanti prevalgano sulle riconosciute attenuanti, si applicheranno le prime senza tener conto delle seconde (c. 1);
  2. Viceversa, se all’esito del giudizio risulteranno prevalenti le attenuanti, non si terrà conto delle aggravanti (c. 2);
  3. Se, infine, l’esito di tale giudizio sarà quello dell’equivalenza tra le eterogenee circostanze concorrenti, allora il giudice applicherà solamente la pena determinata per il reato base o non circostanziato.

Dopo aver specificato le regole di bilanciamento, al successivo c. 4, l’art. 69 specifica che anche le circostanze aventi natura soggettiva (art. 70, c. II, CP) sono oggetto del giudizio di bilanciamento.
La regola prevista dal c. II, ovvero la prevalenza delle generiche, però, secondo quanto espressamente previsto dall’ultimo c. dell’art. 69 CP, non opera in caso di:

  • ulteriore reato commesso dal recidivo (art. 99, c. IV, CP);
  • determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (art. 111 CP);
  • determinazione a commettere il reato di minore degli anni diciotto o di una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero avvalendosi degli stessi o con gli stessi partecipando alla commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (art. 112, c. I, n. 4);
  • “qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”.

Recentemente (art. 5 del Decreto Legislativo 01/03/2018, nº 21) il legislatore, in aggiunta a quelle previste dall’art. 69 del CP, ha introdotto ulteriori ipotesi di divieto di prevalenza o equivalenza compendiandoli nell’art. 69 bis del CP, per i delitti di cui all’art. 407, c. II, lettera a), numeri da 1) a 6) del Codice di Procedura Penale (devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, associazione di tipo mafioso, omicidio, art. 73 aggravato ai sensi dell’art. 80, c. II, Decreto del Presidente della Repubblica 309/90) se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore, il fratello o la sorella.
Tale articolo, per come introdotto, in particolar modo prevede che:

Per i delitti di cui all’art. 407, c. 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli artt. 111 e 112, primo c., numeri 3) e 4), e secondo c., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto di copertina: laregione.ch

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