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Costume e SocietàLetteratura

La natura del reato di contrabbando

Breve storia giuridica del contrabbando VI

Di Agostino Giovinazzo

Proseguendo nell’enunciazione delle caratteristiche del contrabbando, particolare rilevanza assume la questione relativa all’inquadramento della natura giuridica dei delitti disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica nº 43 del 23 gennaio 1973. Il punto critico consiste nell’individuare il momento consumativo, ovvero se le menzionate fattispecie vadano connotate come reati permanenti o unitari, e subito dopo se possa essergli attribuita una struttura unitaria o pluralistica.
L’inquadramento di tali tematiche, rilevante sotto molteplici aspetti pratici (come quelli legati, ad esempio, al decorso della prescrizione o della sussistenza della flagranza di reato, nonché della configurabilità del concorso di persone), presenta non poche aporie, tanto sotto il profilo metodologico, quanto sistematico, che, sebbene si presentino in misura più accentuata per la prima delle due questioni, caratterizzano per molti versi anche la seconda.
Quanto alla prima questione – ossia, se il contrabbando possa connotarsi come reato istantaneo o permanente – può subito dirsi al riguardo che non pare sussistere, a oggi, un orientamento giurisprudenziale uniforme.
Un primo orientamento, infatti, propende per inquadrare il contrabbando come reato permanente.
Secondo tale prospettiva la consumazione si esaurirebbe solo con la cessazione dell’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti di confine dovuti: l’offesa al bene giuridico perdura come effetto della condotta volontaria del reo.
Da ciò ne consegue che il reato sarà, quindi, configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce, cooperino nel protrarne l’illegittima circolazione (anche con la semplice detenzione), senza che sia possibile distinguere tra importatori abusivi originari e i successivi detentori per effetto di plurimi passaggi.
Un secondo orientamento propende, invece, per attribuire al contrabbando la natura di reato istantaneo con effetti permanenti.
Qui, al contrario di quanto appena visto, il reato si consumerebbe nel momento in cui sorge il diritto dell’Amministrazione doganale a pretendere i diritti di confine, momento che coinciderebbe, in genarle, con il varco della linea doganale. In buona sostanza, l’offesa al bene giuridico è immediata, in quanto viene a esistenza e si esaurisce nel momento stesso in cui l’agente realizza il fatto tipico.
Aderendo a questa impostazione, dovrebbe ammettersi la non configurabilità del concorso di persona nella fase successiva all’introduzione delle merci nel territorio dello Stato, potendo residuare – a tutto concedere – la possibilità di un’incriminazione a titolo di favoreggiamento.
Gli effetti di tale orientamento dispiegano, altresì, la loro operatività con riferimento al concorso formale di reati, anch’esso, nel caso di specie, non configurabile in tutti i casi in cui il colpevole realizzi altri illeciti connessi l’evasione di imposta, quali ad esempio i delitti contro la pubblica amministrazione o contro la pubblica fede.
Un simile inquadramento rileva, infine, anche sotto il profilo del computo dei termini di prescrizione (articolo 158 del Codice Penale), nonché in materia di amnistia (art. 151 CP).
Proseguiamo, adesso, facendo cenno all’ulteriore questione della natura unitaria o pluralistica del reato di contrabbando, e più precisamente se lo stesso debba connotarsi come un singolo reato o, al contrario, come sequenza di fattispecie incriminatrici, tutte autonome, ma ricadenti sotto un medesimo nomen juris.
Secondo alcuni autori sarebbe preferibile seguire la tesi che propende per attribuire una prospettiva unitaria all’illecito; a deporre in tal senso sembrerebbe la stessa articolazione dell’impianto sanzionatorio adottata dal Legislatore nazionale.
A un’attenta analisi della stessa ne emergerebbe, infatti, una struttura caratterizzata dall’esistenza di una nozione generale di contrabbando, desumibile dall’art. 292 del DPR nº 43/1973 (norma di chiusura con carattere residuale), seguita da una puntuale declinazione di singole fattispecie di carattere casistico (tipizzate, perlopiù, al fine di agevolare l’attività probatoria), così rubricate:

  1. art. 282, Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
  2. arti. 283, Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
  3. art. 284, Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
  4. art. 285, Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
  5. art. 286, Contrabbando nelle zone extra-doganali;
  6. art. 287, Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
  7. art. 288, Contrabbando nei depositi doganali;
  8. art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
  9. art. 290, Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
  10. art. 291, Contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea e 291 bis, Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Foto: repubblica.it

Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.

Redazione

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