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Costume e SocietàLetteratura

I nuovi aspetti dell’articolo relativo alla confisca allargata

Breve storia giuridica della confisca dei beni

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

I radicali cambiamenti che abbiamo segnalato la scorsa settimana, come meglio si dirà in seguito, ampliavano la piattaforma dei reati presupposto, senza che essi risultavano tra loro legati da quel filo conduttore che è rappresentato dalle ragioni che avevano portato all’introduzione della confisca allargata nel nostro ordinamento, ovvero la lotta alla criminalità organizzata e a quella che, per professione, accumula ricchezze illecite, sovvertendo le normali regole del mercato.
Queste innovazioni, ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, testimoniano quello che i giuristi più accorti definiscono moderno diritto penale dell’efficienza, mentre quelli più caustici, denunciano come un imbarbarimento, con perdita della cultura costituzionale da parte del nostro legislatore che si è dimostrato, attento agli interessi di politica criminale che al preservamento dei diritti e delle libertà dei governati.
La conferma che l’istituto della confisca per sproporzione sia in continua evoluzione è data dalla recente emanazione del Decreto Legislativo 21 del 2018, che ha modificato la precedente Legge 161 del 2017 emanata appena un anno prima.
Le modifiche, di tipo strutturale, introdotte con il D. Lgs nº 21 del 2018 (ai fini che interessano) hanno comportato la parziale abrogazione dell’articolo 12 sexies della L. 356 del 1992, con la ricollocazione dei contenuti dei commi abrogati di tale articolo ora nel codice penale, ora in quello di procedura penale e nelle sue disposizioni attuative, ora nei Testi Unici.
Una sorta di ricollocazione per frammentazione dei suoi contenuti che, almeno alle prime letture, rende ancora più ardua la comprensione di un istituto che, staccandosi dai normali canoni costituzionali, appariva già di per sé informe, sfuggente e dai contorni indefiniti.
Ed effettivamente, dopo il nuovo inquadramento della confisca allargata, consequenziale alla realizzazione del principio di riserva di legge, espresso dalla L. nº 103/2017 e realizzato con il D. Lgs 21 del 2018, degli originari 15 commi componenti l’art. 12 sexies, mantengono la loro collocazione originaria solamente i commi 4 ter e 4 quater che prevedono la costituzione di fondi speciali con i beni confiscati, da destinarsi ai collaboratori di giustizia, alle vittime di mafia e a quelle del terrorismo.
Mentre i contenuti degli altri commi, o parti di essi, anziché essere abrogati, sono stati trasfusi all’interno di codici o di Testi Unici.
Al fine specifico di ridare, perlomeno, un’unitarietà di lettura della confisca allargata, verranno di seguito ricongiunti tutti i vari pezzi creati dalla forbice del legislatore e sparsi tra diverse materie del diritto penale.
In tale opera di ricostruzione della perduta trattazione unitaria della confisca allargata, si evidenzia che:

  • I c. 1º (Modificato ulteriormente a opera del D.Lgs 21/18) e 3 ter del parzialmente abrogato art. 12 sexies, costituiscono ora il corpo del nuovo art. 240 bis del CP, rubricato come Confisca in casi particolari;
  • Il c. 4 bis, che prevedeva l’applicazione ai beni sequestrati o confiscati delle corrispondenti norme del codice antimafia, viene ricollocato come c. 1 quater dell’articolo 104 bis delle Disp. Att. Coord. del CPP;
  • Il comma 4 quinquies, relativo all’obbligo di citazione nel processo di cognizione del terzo titolare di diritti reali o personali di garanzia sui beni sequestrati, viene ricollocato come c. 1 quinquies del suddetto articolo 104 bis;
  • Il comma 4 sexies, attinente alla competenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca, avanzata dal Pubblico Ministero dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, diviene il comma 1º dell’articolo 183 quater Disp. Att. CPP;
  • Il contenuto del c. 4 septies, sulla confisca senza condanna, viene trasfuso nel nuovo art. 578 bis del CPP e il comma 1 sexies, dell’art. 104 bis, quale norma di chiusura, espressamente prevede che i precedenti commi 1 quater e 1 quinquies, si applichino anche nei casi previsti da tale nuovo articolo del CPP.
  • Il c. 4 octies, sulla confisca in caso di morte del condannato, diventa il nuovo c. 2º dell’art. 183 quater.

Inoltre, conseguentemente al rimaneggiamento dei contenuti del primo c. dell’attuale art. 240 bis del CP, mirante all’attuazione del principio di riserva di codice, va registrata anche la trasmigrazione verso i rispettivi testi unici delle confische allargate previste per i reati in materia di stupefacenti e di contrabbando.
A tal proposito, infatti, l’articolo 6 del D.Lgs 21 del 2018, prevede che:

  • dopo l’art. 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (TU sugli stupefacenti) venga introdotto il nuovo art. 85 bis, che prevede la confisca allargata per tutte le ipotesi di condanna o patteggiamento di pena per i delitti previsti dall’art. 73 di tale DPR, a eccezione dell’ipotesi di cui al c. 5º;
  • dopo il c. 5º dell’art. 301 del DPR nº 43 del 1973 (TU in materia doganale) venga introdotto il nuovo comma 5 bis, che prevede la confisca allargata in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dall’art. 295, c. 2º, di tale testo unico.

Foto: salvisjuribus.it


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