L’articolo 240 bis del Codice Penale
Breve storia giuridica della confisca dei beni
Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino
L’articolo 240 bis del Codice Penale, rubricato con il titolo Confisca in casi particolari, è la sintesi del riassetto normativo della confisca allargata che, testualmente, così recita:
[I] Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per taluno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3 bis, del CPP, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli art. 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo c., 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo c., 600 ter, primo e secondo c., 600-quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo c., 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall’articolo 2.635 del Codice Civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.
[II] Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Pertanto, alla luce del tenore letterale di tale articolo, i presupposti applicativi della confisca allargata o per sproporzione sono:
- la condanna o il patteggiamento di pena per uno dei reati indicati dalla norma;
- la titolarità o disponibilità di danaro, beni o altre utilità;
- la sproporzione tra il valore del bene e i redditi prodotti o l’attività economica esercitata;
- La mancata giustificazione della lecita provenienza di detti beni.
Foto: studiolegalelucino.it