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Costume e Società

Il divieto di “perquisizioni esplorative”

Le riflessioni del Centro Studi


Edil Merici

Di Piermassimo Marrapodi

La motivazione del decreto di perquisizione e sequestro deve consentire la verifica della possibilità concreta di sussumere un fatto specifico a una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera postulazione della sua esistenza, ovvero la prospettazione che sia necessario effettuare le indagini rispetto a una notizia di reato. Quindi, qualora nel decreto di sequestro manchi l’indicazione della condotta per cui il soggetto perquisito viene indagato, il mezzo di ricerca della prova assume una finalità esplorativa: in sostanza, la perquisizione viene disposta non già per la ricerca del corpo del reato, ma per verificare se un reato sia stato o meno commesso. Tornando all’ipotesi dell’aggiotaggio finanziario, si pensi all’ipotesi in cui, per accertare se vi sia stata la manipolazione di un titolo quotato nella Borsa di Milano, per provocarne un eccessivo ribasso, il PM disponga la perquisizione degli uffici di tutti gli operatori di borsa milanesi e disponga il sequestro di tutta la documentazione informatica e telematica rinvenuta per accertare se da parte di qualche operatore vi siano state operazioni scorrette finalizzate al deprezzamento di un titolo quotato in borsa (per favorire la cosiddetta scalata di qualche operatore finanziario). In tal caso il decreto di perquisizione e sequestro, se non è adeguatamente motivato circa il fumus commissi delicti e circa l’elemento da sottoporre a sequestro rispetto al reato per il quale si indaga, può essere impugnato in sede cautelare e in caso di rigetto può anche proporsi ricorso per cassazione nell’ipotesi di violazione di legge. In tale nozione vanno ricompresi sia gli errores in giudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi inidonei a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice. Difatti, il decreto di sequestro dev’essere sorretto da una motivazione che coniughi al ragionevole delinearsi di ipotesi criminose, l’enunciazione descrittiva dell’inerenza o pertinenzialità dei beni e delle cose sequestrate all’accertamento di dette ipotesi di reato. Ad esempio, può ritenersi privo di motivazione un decreto di perquisizione che, senza alcuna descrizione dei fatti illeciti ascrivibili all’indagato, si limiti ad indicare gli articoli di legge violati, accompagnati dall’enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti. Così è del tutto privo di motivazione un decreto di perquisizione nel quale si affermi, ad esempio, che un titolo quotato in borsa sia stato sospeso per eccessivo ribasso; che vi sia il fondato motivo di ritenere che ciò sia dipeso da manovre speculative volte a favorire la sua scalata e che per tale motivo si rende necessario sottoporre a sequestro tutte le comunicazioni telematiche degli operatori di borsa che hanno effettuato operazioni finanziarie sul titolo medesimo. In tal caso, viene eluso l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di perquisizione in ordine alle ragioni per cui i beni ricercati possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale del sequestro. Il decreto, in sostanza, dev’essere modulato da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. Pertanto, è del tutto carente di motivazione un decreto di perquisizione che si limita, con una formula di stile, ad affermare in modo apodittico che i beni e i documenti sequestrati sono utili per fini investigativi in ordine al reato per il quale si procede. In definitiva, l’onere motivazione non è soddisfatto quando l’Autorità procedente non descrive i fatti e la ragione per la quale i beni da ricercare e sequestrare devono considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti e senza indicare la finalità probatoria perseguita. Tale motivazione, puntuale e precisa, è necessaria per consentire la verifica della possibilità concreta di sussumere un fatto specifico a una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera postulazione della sua esistenza, ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto a una notizia di reato. L’obbligo di una stringente motivazione del decreto di perquisizione e sequestro risponde all’esigenza di rispettare il principio costituzionale di cui all’art. 13 in virtù del quale la libertà personale è inviolabile e non è ammessa alcuna forma di perquisizione personale se non per atto motivato dalla legge. Tale principio trova conferma anche nelle fonti internazionali e sovranazionali quali l’art. 3 della Dichiarazioni Universale dei Diritti dell’Uomo; l’art. 9 del Patto Internazionale dei diritti civili; gli art. 3 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; l’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La sensibilità del legislatore di tutelare la riservatezza della persona trova un riconoscimento anche nell’art. 34 dell’Ordinamento Penitenziario, che disciplina le perquisizioni personali nei confronti dei detenuti che possono sempre essere effettuate per “per motivi di sicurezza” ma “nel pieno rispetto della personalità”. Ossia, l’amministrazione penitenziaria non può adottare provvedimenti eccedenti il sacrificio della libertà personale già discendente dallo stato di detenzione o che comportino un’alterazione nel grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto. Pertanto, la perquisizione dei detenuti, per consentire un controllo giurisdizionale, dev’essere sempre documentata e motivata. Anche con riguardo alla perquisizione effettuata ai detenuti vige, pertanto, a parere di chi scrive, il divieto di perquisizioni esplorative.

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


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