ADVST
CronacaReggio Calabria

Accusati di essere gli scafisti della My Moon: assolti due migranti sbarcati a Roccella Jonica

I fatti in contestazione risalgono al 15 marzo 2022, quando il velivolo Volpe 416 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, impiegato nell’ambito di una missione finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, comunicava alla GdF di Vibo Valentia di aver avvistato un’imbarcazione a vela a circa 80 miglia da Roccella Jonica, presumibilmente carica di migranti. Al fine di provvedere all’abbordaggio, veniva prontamente predisposto idoneo servizio di sorveglianza, per poi scortare il motoveliero My moon, battente bandiera polacca, verso il porto di Roccella e iniziare le operazioni di sbarco, avendo attestato la presenza di ben 104 migranti. Gli agenti della GdF individuavano nell’immediatezza 3 migranti pronti a collaborare e gli stessi riconoscevano in foto i conducenti del motoveliero, identificati successivamente in Murat Silin e Adnan Memis, prontamente tradotti presso la casa circondariale di Locri. In data 11 settembre 2023 il Tribunale collegiale di Locri ha assolto entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Alessandro Bavaro del foro di Reggio Calabria e Carlo Bolognino del foro di Locri, rispettivamente difensori di fiducia di Silin e Memis. Le difese, avendo celebrato il processo nelle forme del rito ordinario, hanno contestato molteplici questioni giuridiche afferenti le dichiarazioni pre-dibattimentali acquisite secondo le forme dell’incidente probatorio nonché le diverse carenze investigative, arrestatesi di fatto alla mera escussione di migranti pronti a collaborare, tuttavia irreperibili per la fase processuale. Nello specifico l’avvocato Bavaro, per Silin, ha altresì depositato una produzione documentale afferente 2 istantanee di conversazione WhatsApp tra Silin e altro soggetto concernenti accordi di pagamento per la tratta Turchia/Italia, copia del provvedimento adottato dallo stato turco di maxi amnistia per 90.000 detenuti nel 2021 per la diffusione del Covid-19 e il documento della matricola di un carcere Turco che attestava che Silin fosse effettivamente ristretto in Turchia e scarcerato provvisoriamente da agosto 2021 a dicembre 2021. Silin, non fece mai rientro nell’istituto penitenziario e, pertanto, secondo il proprio difensore, si imbarcò sulla My moon non come scafista, bensì come migrante, conducendo il motoveliero per stato di necessità previsto dall’articolo 54 del Codice Penale, solo quando i veri scafisti abbandonarono l’imbarcazione in mare aperto. Nello specifico tali argomentazioni hanno trovato riscontro in dibattimento dal teste vicebrigadiere Andrea Benedetti in forza alla stazione navale di Taranto, che su domanda del difensore specificava che al momento dell’intervento di abbordaggio fossero presenti una quindicina di persone sopracoperta, tra le quali Silin e Memis, circostanza che corrobora pienamente la prospettazione difensiva. L’avvocato Bolognino ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Penale e successivamente si è soffermato in ordine alla nullità dell’incidente probatorio e consequenziale inutilizzabilità delle dichiarazioni pre-dibattimentali. Nel merito l’inidoneità delle dette dichiarazioni pre-dibattimentli a sorreggere l’editto accusatorio, non solo poiché non confermate in sede di incidente probatorio e dunque, nel contraddittorio delle parti, per essersi i migranti sottratti volontariamente al confronto, poiché irreperibili, per evidente violazione degli art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, 111 della Costituzione, 512, 513 e 238 del CPP; ma anche sulla scorta dei mancati approfondimenti investigativi tendenti a escludere che gli imputati abbiano agito per stato di necessità; rilevando, comunque, l’assenza di prova in ordine sia all’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie e sia in ordine all’elemento psicologico del reato; poiché quand’anche il Collegio avesse ritenuto utilizzabili le dette dichiarazioni comunque le stesse forniscono dei dati parziali che non rappresentano, con certezza processuale, che i migranti collaboranti abbiano visto i due imputati condurre l’imbarcazione sin dalle coste turche e fino al momento dell’arrivo della motovedetta Costiera V. 912; il difensore ha proseguito il suo intervento rilevando peraltro il difetto probatorio in ordine agli accertamenti successivi al fermo, funzionali a corroborare l’impianto di accusa che, pur essendo possibili, non hanno ricevuto alcun approfondimento istruttorio rilevando, comunque, l’insussistenza di temi pregnanti anche in ordine alla prova circa le aggravanti contestate. Eccezioni difensive che, dunque, elidevano la portata probatoria dell’unica fonte di prova su cui si poggiava, in larghissima misura, l’impalco d’accusa, ovvero le dichiarazioni accusatorie dei migranti collaborativa che hanno portato il Collegio alla declaratoria assolutoria in favore dei prevenuti, per cui è cessata immediatamente la misura inframuraria durata per oltre un anno e mezzo. il Tribunale ha riservato in 90 giorni il deposito delle motivazioni.


GRF

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button