Le procedure di accertamento della condotta materiale
Breve storia della Confisca
Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino
Come si è già detto, considerata l’indeterminatezza della condotta, non tutte le forme di attribuzione di beni o tutti i diritti soggettivi che transitano da un soggetto a un altro soggetto risultano penalmente rilevanti ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa de qua, ma solo quelle che sono causa di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.
In sostanza, secondo quanto previsto dall’articolo 40 e seguenti del Codice Penale, la condotta risulta punibile quando sussiste il legame oggettivo tra condotta ed evento.
D’altronde, la condotta umana è qualificabile come causa di un evento quando, alla stregua di un giudizio ex post, possa considerarsi, sia pure unitamente ad altre cause, condicio sine qua non dell’evento medesimo.
Di conseguenza, perché la fittizia intestazione assuma rilevanza giuridica questa deve, comunque, provocare la lesione del bene giuridico tutelato.
Dunque la condotta materiale del reato di trasferimento fraudolento di valori consiste in un atto negoziale simulato che sia idoneo a conseguire effetti di sottrazione del denaro, o dei valori, alla normativa sulle misure di prevenzione e alla concreta possibilità della sua applicazione.
E considerato che il reato in questione è a concorso necessario, come si dirà, da un lato vi è il soggetto che accetta di acquisire la titolarità formale del bene senza che ne mantenga la disponibilità, dall’altro vi è il soggetto che, in via simulata, cede la titolarità formale del bene nel timore di una azione ablativa del suo patrimonio da parte dell’autorità giudiziaria, conservandone, però, la materiale disponibilità dello stesso.
Ciò, necessariamente, comporta che il soggetto (l’interponente) che trasferisce la titolarità formale dei suoi beni nei confronti di altro soggetto (l’interposto), che l’accetta, sia sottoposto alla misura di prevenzione di natura patrimoniale o, comunque, è soltanto sufficiente la sua potenziale applicabilità.
Pertanto, la condotta si materializza solo nel caso in cui viene dimostrato che l’interponente è un soggetto passibile di ablazione del suo patrimonio se, invece, questi non è passibile di azione ablativa ma lo stesso, temendo immotivatamente tale azione, effettua un trasferimento fittizio dei suoi beni, la condotta non si materializza.
In altri termini, è da considerarsi quale soggetto interponente colui che è indiziato di appartenere a una associazione mafiosa e non possa giustificarne la legittima provenienza e con riferimento a beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
E, pertanto, sul piano pratico, si impone un’approfondita indagine patrimoniale sull’attività economica dei soggetti proposti o proponendi per le misure di prevenzione idonea a provare in capo a costoro la titolarità di beni di cui non è possibile dimostrare la legittima provenienza o che detti beni siano di valore sproporzionato al reddito o all’attività economica svolta.
Infatti, soltanto i beni di cui il proposto non può dimostrare la legittima provenienza o che siano di valore sproporzionato al reddito o all’attività economica svolta possono essere oggetto di confisca posto che la normativa di prevenzione, anche nell’attuale formulazione, non prevede assolutamente un’indiscriminata apprensione di tutti i beni nella diretta o meno disponibilità del proposto, ma soltanto di quelli che di cui non può dimostrare la legittima provenienza.
In conclusione, qualora non sia possibile dimostrare che l’interponente sia soggetto almeno potenzialmente passibile di confisca del suo patrimonio, non è possibile configurare il delitto di trasferimento fraudolento di valori posto che questo tipo di reato postula che l’operazione negoziale attenga a soggetti e a beni che concretamente siano suscettibili di confisca almeno a titolo di misura di prevenzione patrimoniale.
Di conseguenza la mancanza di tale presupposto oggettivo comporta che la finalità perseguita resta penalmente irrilevante non essendo sufficiente la mera interposizione.
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