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Costume e SocietàLetteratura

L’autore del reato di trasferimento fraudolento di valori

Breve storia della Confisca


Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

Ancor prima di esaminare l’elemento soggettivo del reato e la tipologia di dolo si reputa opportuno soffermarsi sull’autore della condotta e ciò ai soli fini di accertare se il reato di trasferimento fraudolento di valori è un reato comune o proprio e, data, sin da ora per acclarata la cooperazione di più soggetti attivi, se si tratta di un reato a concorso necessario oppure a concorso eventuale.
La qualificazione di un reato come comune oppure proprio, discende direttamente dalla scelta del legislatore di prevedere o meno determinate qualifiche come elemento di discrimine tra la rilevanza penale del fatto e la sua irrilevanza, oppure per attribuirgli una diversa qualificazione giuridica, quindi una diversa rilevanza penale.
Pertanto, quando la norma non richiede alcuna qualifica particolare dell’autore della condotta, si parla di reato comune, per evidenziare il fatto che il reato da essa previsto può essere posto in essere da qualsiasi persona fisica.
Quando, invece, si richiede una determinata qualifica del soggetto attivo, che in tal caso prende il nome di intraneus, si parla di reato proprio, che può essere di tipo esclusivo e di tipo non esclusivo.
Il reato proprio esclusivo è caratterizzato dal fatto che la condotta assume rilevanza penale solo ed esclusivamente quando a porla in essere è l’intraneo, il reato proprio non esclusivo è caratterizzato, invece, dal fatto che la condotta, in ogni caso penalmente rilevante, se posta in essere dall’intraneo, muta il titolo di reato (classico esempio è la condotta del reato di appropriazione indebita di danaro che, se posta in essere dal pubblico ufficiale si tramuta in peculato).
Orbene, essendo questi i parametri per discernere i reati propri da quelli comuni, mancando nella norma in esame ogni riferimento a qualifiche soggettive e alla luce del fatto che il legislatore ha adoperato il termine chiunque, possiamo affermare con facilità e col supporto tanto della dottrina che della giurisprudenza, che il reato di trasferimento fraudolento di valori è un reato comune.
Però, l’introdotta distinzione tra reati comuni e reati propri non era fine a sé stessa, posto che ciò assume una particolare incidenza, soprattutto, nell’applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato.
Argomento, quest’ultimo, che ci consente di introdurre l’altra delle distinzioni, fondata, in questo caso, sul numero dei soggetti attivi richiesti dalla norma, ossia quella tra reati a concorso eventuale e reati a concorso necessario.
Il reato nella sua realtà fenomenica può essere commesso tanto da un singolo individuo, quanto da una pluralità di soggetti che, congiuntamente, determinano il verificarsi dell’evento preveduto come reato ponendo in essere una parte della condotta che, unitamente a quella degli altri, cagiona l’evento, oppure ponendo in essere una condotta atipica, di per sé non punibile, che agevola la realizzazione dell’evento (tipico esempio dell’istigazione a delinquere o dell’agevolazione degli altrui propositi criminali).
L’attività di cooperazione nel delitto, ovvero in tutti quei casi in cui i soggetti sono più di uno, è stata tipicizzata in due modelli: differenziato e unitario.
Il modello differenziato,adottato dal Codice Zanardelli, presuppone diverse forme di partecipazione al reato che vengono tipizzate in modo autonomo e sulla scorta dei ruoli ricoperti dai singoli soggetti (autore del reato, complice, istigatore, agevolatore).
Il modello unitario,adottato dal Codice Rocco, invece, muove dal collegamento causale tra le singole condotte e l’evento e pone quale principio base quello dell’equiparazione tra le diverse condotte sul piano dell’attribuzione della responsabilità, con possibilità, però, in presenza di determinate condizioni, di poter commisurare la pena in maniera proporzionata all’effettivo contributo.
Secondo tale modello, basato sulla strutturazione del reato come ipotesi monosoggettiva, in presenza di un evento riconducibile causalmente alla condotta di più persone, ossia in presenza di cooperazione nel reato o societas sceleris, secondo la definizione classica del fenomeno, la norma di diritto penale di parte speciale si fonde con la norma generale contenuta nell’articolo 110 del codice penale dando vita alla corrispondente fattispecie plurisoggettiva che ricomprende e sanziona sia le condotte tipiche sia quelle atipiche, causalmente idonee a contribuire alla realizzazione dell’evento.

Foto: ilsole24ore.com


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