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Costume e SocietàLetteratura

Il rapporto tra il reato di trasferimento fraudolento di valori e quello di riciclaggio

Breve storia della Confisca

Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

L’articolo 648 bis del Codice Penale, fatta eccezione per l’autore del reato presupposto, sanziona penalmente “chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.”
La sovrapponibilità della condotta sanzionata dall’art. 648 bis del CP a quella tipica del reato di cui all’art. 512 bis del CP è assolutamente evidente, giacché in entrambi i casi il bene da ripulire rimane nella disponibilità del suo effettivo titolare e l’attribuzione fittizia, solitamente, altro non costituisce se non una delle prime fasi della ripulitura del bene.
Conseguentemente, la condotta prevista e punita dall’art. 512 bis del CP, anche per gli effetti della clausola di riserva in esso contenuta, dovrebbe rimanere assorbita da quella prevista e punita dall’art. 648 bis e operare solamente qualora non si raggiunga un sufficiente quadro probatorio per la contestazione di tale ultimo reato.
Tuttavia (da qui l’uso del condizionale) la giurisprudenza di legittimità, riconosce all’articolo 512 bis del CP la funzione o capacità operativa, di superare gli effetti della clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 648 bis del CP, sanzionando, in tal modo, anche l’autore del reato presupposto. (in tal senso, ex multis: Cassazione Penale, Sezione VI, 03/06/2015, nº 26.842; Cass. Pen., Sez. II, 14/07/2016, nº 30.076; Cass. Pen., Sez. II, 16/11/2012, nº 12.999; Cass. Pen., Sezioni Unite, 27/02/2014, nº 25.191).
Tale autonoma capacità operativa dell’art 512 bis del CP, per come specificato dalla V Sez. della Corte di Cassazione, con la sentenza nº 39.813 del 02/07/2013, discenderebbe dal fatto che per il reato di riciclaggio presupposto necessario è che i beni su cui cadono le condotte sanzionate siano di provenienza illecita, invece, per il reato di trasferimento fraudolento di valori (prescindendo dalla provenienza illecita) assume rilevanza la finalità elusiva.
In altri termini, per come già anticipato, tale autonoma capacità operativa dell’art. 512 bis del CP viene poggiata sulle differenze strutturali delle due norme.
Le anzi citate sentenze 18.496 del 2011 25.191/14 delle SU, testimoniano, anche, l’ulteriore funzione attribuita al reato di trasferimento fraudolento di valori, ovvero quella di antesignano del reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 del CP) introdotto dalla legge 186 del 2014, relativamente all’autore del reato presupposto.
Funzione che dopo tale entrata in vigore, a rigor di logica, dovrebbe essere riconosciuta esclusivamente al reato di autoriciclaggio.
Tuttavia, recentemente, la II Sez. della Corte di Cassazione, con la sentenza nº 3.935, del 27/01/2017, ha escluso la sussumibilità del trasferimento fraudolento di valori entro l’articolo 648 ter 1 del CP, partendo dal presupposto normativo che la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica anche quella di trasferimento fittizio a terzi.
Condotta, quest’ultima, punibile esclusivamente ex art. 512 bis del CP, che impedirebbe la sovrapponibilità tra le due norme e, pertanto, consentirebbe la loro autonoma contestazione.

Foto: edotto.com

Redazione

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