La depenalizzazione dei reati tributari
Breve storia giuridica dei reati in materia di accise
Di Agostino Giovinazzo
Il percorso di depenalizzazione dei reati di natura tributaria ha subito un notevole impulso mediante il Decreto Legislativo nº 8 del 15 gennaio 2016.
In materia di accise le disposizioni coinvolte dalla depenalizzazione sono individuabili nell’articolo 40, comma 5, art. 43, c. 4, e art 47, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs nº 504 del 26 ottobre 1995.
L’art. 40 del menzionato Decreto, come visto in precedenza, disciplina le ipotesi di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e, più di preciso, al c. 5 prevede che, “se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5.000 m³ la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro.”
In tale contesto, dunque, troverà applicazione la disciplina recata nell’art. 1, c. 6 del D.Lgs. nº 8/2016, ai sensi del quale la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda ma, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000.
A non diverse conclusioni si può giungere per quel che concerne le ipotesi di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche previste dall’art. 43 che, a mente del c. 4, è prevista la pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa nei casiin cui l’alcole e i prodotti alcolici siano detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte.
Approdo differente si ha, invece, per la fattispecie disciplinata dall’art. 47, c. 1, secondo periodo, che prevede la sanzione della multa fino a 2.582 euro nelle ipotesi di deficienze di prodotti denaturati eccedenti l’1% oltre il calo consentito.
In tale particolare contesto la sanzione amministrativa pecuniaria non sarà quella di cui all’art. 1, c. 6 del D.Lgs. nº 8/2016, bensì quella indicata nel c. 5, lettera a) del medesimo articolo e, quindi, determinabile in una somma compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 10.000.
Quanto poi al procedimento da seguire per l’irrogazione della sanzione, anche qui, come per le ipotesi di contrabbando, trattandosi di violazioni di natura tributaria, vi è un rinvio alle disposizioni previste dal D.Lgs. nº 472 dell’8 dicembre 1997 e, in via sussidiaria – “in quanto applicabili” – alle disposizioni della L. nº 689 del 24 novembre 1981.
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.
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