Gratuito patrocino: ecco chi può richiederlo e a quali condizioni

In Italia chi non può permettersi l’avvocato può chiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato, tuttavia bisogna soddisfare precisi requisiti di reddito. Il limite è indicato nel Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 24 del 30 gennaio 2021, e ammonta a 11.746,68 Euro, frutto dell’adeguamento biennale effettuato dall’Istituto Nazionale di Statistica, nei quali rientrano i redditi da lavoro dipendente o autonomo, i redditi dei componenti del nucleo famigliare convivente (salvo il caso in cui il giudizio per cui si procede riguardi diritti tutelati dalla privacy oppure di conflitto d’interessi con gli altri membri della famiglia) ed eventuali assegni di mantenimento o ammortizzatori sociali come il Reddito di Cittadinanza.
Un cittadino, inoltre, può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale qualora sia indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria, o per un processo civile, amministrativo, contabile o tributario qualora le sue ragioni non risultino manifestamente infondate.
Possono richiederlo i cittadini italiani, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno e gli apolidi, ma anche gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica. Sono invece automaticamente esclusi coloro che hanno una condanna definitiva per associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di vittime di reati sessuali, come stalking, violenza sessuale e adescamento di minori, il gratuito patrocinio si può richiedere a prescindere dal reddito.
Fonte: money.it