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Le circostanze successive e le loro tipologie

Breve storia della Legge sugli Stupefacenti X - Analizzato brevemente il caso delle cosiddette circostanze successive, è il momento di capire quali sono le diverse tipologie di circostanza e, soprattutto, come esse influiscano sul giudizio del reato.

Di Serena Callipari, Davide Barillà ed Enzo Nobile

In merito all’imputabilità delle circostanze ci si è chiesti quale sia la disciplina delle cosiddette circostanze successive, per le quali non ha senso parlare di conoscenza o conoscibilità.
Alcuni autori (tra i quali Antolisei) sostengono che mancando una previsione espressa di legge, la norma dell’articolo 59 non è applicabile alle circostanze successive.
Ma la tesi prevalente è diametralmente opposta e si poggia sull’incoerenza che deriverebbe dalla loro esclusione, giacché si dovrebbe affermare che in un sistema giuridico, come il nostro, dove vige un regime di imputazione psicologico, conforme al principio di colpevolezza, tale regime operi solamente per le circostanze antecedenti o concomitanti.
Incoerenza che porta la dottrina prevalente a qualificare l’omessa disciplina delle circostanze successive, come una mera dimenticanza del legislatore.
La giurisprudenza, dal canto suo, ha provveduto a sanare la lacuna affermando, costantemente, che per le circostanze successive il termine conoscenza deve essere interpretato estensivamente, come sinonimo di previsione o prevedibilità.
Il successivo articolo 60 del Codice Penale, si occupa del caso di errore ricadente non su di un fatto, bensì su di una persona, disponendo che:

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, che concernono le condizioni, le qualità, o i rapporti predetti.

Di conseguenza le circostanze attenuanti sono valutate a favore del reo, mentre quelle aggravanti non sono valutate a sfavore.
Ad esempio se Tizio vuole ammazzare l’assassino del figlio e per errore uccide un innocente, si applica ugualmente la circostanza attenuante dell’articolo 60 nº 2.
Se Tizio vuole uccidere un nemico e per errore uccide suo padre non risponderà di parricidio, ma di omicidio semplice, nonostante sussista il rapporto di parentela, che dovrebbe comportare l’aggravante di cui all’articolo 577.
L’ultimo comma dell’articolo 60, infine, introduce una deroga alla deroga, nel senso che “le disposizioni di questo articolo non si applicano se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa”.

Le diverse tipologie di circostanze

Parlando delle circostanze abbiamo già introdotto una loro prima distinzione intimamente collegata agli effetti che essi producono sulla pena, ovvero quella tra circostanze attenuanti (comportanti una diminuzione di pena) e circostanze aggravanti (comportanti un aumento di pena).
Oltre che tra aggravanti e attenuanti le circostanze, a seconda delle loro peculiarità, sono classificabili nei modi di seguito specificati:

  • comuni: quelle applicabili a tutti i reati;
  • speciali: quelle applicabili solo a determinati reati;
  • a effetto comune: quelle comportanti un aumento o una diminuzione della pena prevista per il reato semplice fino a ¹/₃;
  • a effetto speciale: quelle comportanti un aumento o una diminuzione della pena superiore a ¹/₃ (art. 416 bis, commi IV e VI, CP);
  • a efficacia speciale: quelle comportanti una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato base;
  • oggettive: quelle riguardanti la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione (art. 70, c. I nº 1, CP) come ad esempio il danno patrimoniale speciale tenuità oppure il numero dei partecipanti;
  • soggettive: quelle riguardanti l’intensità del dolo o il grado di colpa, le condizioni e le qualità personali del colpevole (comprese l’imputabilità e la recidiva), i rapporti tra il colpevole e l’offeso (art. 70, c. I nº 2, CP);
  • tipiche: quelle espressamente e specificatamente previste dal legislatore;
  • generiche: concesse dal giudice a seconda dei casi (art. 62 bis CP).

Tratto da L’ingente quantità e il fatto di lieve entità della Legge sugli Stupefacenti; Key editore
Foto:
miolegale.it

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