Contrabbando nell’importazione o nell’esportazione temporanea
Breve storia giuridica del contrabbando XVI
Di Agostino Giovinazzo
Articolo 291
Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
Per la fattispecie in esame il soggetto attivo può essere chiunque, quindi, non solo il proprietario della merce, ma anche chi ne disponga a qualsiasi titolo.
Elemento oggettivo consiste nel sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o nell’usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione, di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione o di reimportazione.
Per “operazioni di importazione o di esportazioni temporanee” non possono intendersi solo le operazioni che si svolgono sulla linea doganale, giacché esse attengono anche alla condizione giuridica della merce soggetta a uno speciale regime fiscale, durante il tempo della temporanea importazione o esportazione, non potendo considerarsi esaurita tale operazione, al fine della tutela erariale, fino a quando la merce non sia stata rispettivamente riesportata o reimportata.
Secondo la giurisprudenza maturatasi sul tema, il riferimento a “manipolazioni artificiose” o ad “altri mezzi fraudolenti” consente di escludere che la mera mancata riesportazione della merce importata temporaneamente integri il reato in esame.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, nel caso di specie rappresentato dall’intento di sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine dovuti all’Erario.
Foto: cippatrasporti.io
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.