L’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
Breve storia giuridica del contrabbando XX
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Di Agostino Giovinazzo
Con l’introduzione, nel Decreto del Presidente della Repubblica nº 43 del 23 gennaio 1973, dell’articolo 291-quater, il Legislatore italiano ha istituito nel nostro ordinamento il delitto di “associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.”
Per la norma in esame – avente carattere speciale rispetto all’articolo 416 del Codice Penale – si ha “associazione” in tutte quelle ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis.
La condotta incriminata è, dunque, rappresentata dall’attività di più soggetti finalizzata alla costituzione di un sodalizio criminale allo scopo di contrabbandare tabacchi lavorati, a nulla rilevando la concreta commissione del reato stesso.
Su tale aspetto è utile, tuttavia, precisare che ai fini dell’integrazione del delitto in parola, richiedendo la norma che lo scopo associativo consista nella commissione di più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, è necessario che l’associazione miri a condotte illecite aventi a oggetto tabacco lavorato estero già entrato in territorio italiano o sicuramente destinato a essere introdotto in Italia per le attività di vendita, trasporto, acquisto, detenzione, non essendo, in tal senso, sufficienti patti o attività preparatorie svolti in territorio nazionale, ma finalizzati a movimenti della merce che prescindono dall’ingresso della stessa nel territorio dello Stato.
Secondo la formulazione normativa della fattispecie, sarà dunque irrilevante per l’integrazione del reato associativo di cui all’art. 291-quater, altresì, che una parte dell’attività dell’associazione si sia svolta in Italia (ad esempio, nel caso in cui in Italia sia stato stipulato il patto associativo, o siano preparati o conclusi gli acquisti e le cessioni, organizzati i viaggi, reperiti i mezzi di trasporto, allestiti i carichi di copertura e così via) e sia finalizzata al trasferimento di tabacco lavorato estero da uno Stato estero ad altro Stato estero senza entrare, nemmeno in transito, in Italia.
Quanto al profilo sanzionatorio, l’articolo 291-quater distingue tra coloro che:
- promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione;
- partecipano all’associazione.
I primi sono, infatti, puniti con la reclusione da tre a otto anni, mentre i secondi con la reclusione da uno a sei anni. Per tali soggetti, la pena è poi aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci.
Rilevanti aumenti di pena sono, poi, previsti se:
- l’associazione è armata (considerandosi tale quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materiale esplodente, anche se occultate o tenute in deposito);
- ricorrono le circostanze aggravanti speciali previste dalle lettere d) o e) del comma 2 dell’articolo 291- ter.
In tali casi, la reclusione va da cinque a quindici anni per i soggetti che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione (art. 291-quater, c. 1) e da quattro a dieci anni per i semplici partecipanti (art. 291-quater, c. 2).
Infine, mediante il c. 5 dell’art. 291-quater è stata introdotta la figura del cosiddetto “pentito” del contrabbando, ossia colui che, imputato dei reati in esame, si dissoci dagli altri e si adoperi al fine di evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze (aiutando a esempio l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti). In tali casi è prevista la riduzione della pena da un terzo alla metà.
Foto: casertaweb.com
Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.