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Costume e SocietàLetteratura

La confisca

Breve storia giuridica dei reati in materia di accise


Edil Merici

Di Agostino Giovinazzo

L’articolo 44 del Decreto Legislativo nº 504 del 26 ottobre 1995 stabilisce che i prodotti, le materie prime e i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 del citato Decreto sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
Tale norma disciplina la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, prevedendo quindi l’espropriazione delle cose che servirono o furono destinate alla commissione dei reati inerenti alla sottrazione all’accertamento o la pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e sull’alcole e sulle bevande alcoliche, nonché la fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche.
La giurisprudenza di legittimità attribuisce carattere di obbligatorietà alla misura in esame, essendo tale fattispecie astrattamente riferibile ad una delle ipotesi disciplinate dall’art. 240, comma 2 del Codice Penale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la confisca è tuttavia esclusa nei seguenti casi:

  1. assoluzione o proscioglimento pronunciati per cause che incidono sulla materialità del fatto;
  2. assenza di un legame tra le cose e la loro introduzione illegale nel territorio dello Stato;
  3. mancanza dell’elemento soggettivo;
  4. morte dell’imputato.

Ciò precisato, pare utile adesso circostanziare meglio cosa debba intendersi con il termine mezzi, concetto decisamente ampio e nel cui alveo possono ricomprendersi non solo gli automezzi/veicoli, ma anche le attrezzature, i meccanismi e qualsiasi altro attrezzo impiegato nell’attività criminosa in cui è conservato il prodotto illegittimamente detenuto.
Su tale particolare questione è intervenuta più volte la Suprema Corte, registrando un orientamento evolutivo tutt’altro che univoco.
In una prima fase storica è andato affermandosi un approccio molto rigoroso alla questione che considerava come mezzo adoperato per la frode, il veicolo usato utilizzando il carburante non consentito, e ciò in quanto la frode non potrebbe che consistere nella diversa destinazione del carburante a uso diverso da quello previsto per l’agevolazione.
Il descritto orientamento è stato, però, superato allorquando è stato evidenziato che l’impiego del carburante agevolato dovesse ritenersi un evento estraneo alla destinazione dell’olio combustibile all’uso diverso da quello consentito.
Tale diverso avviso ha trovato pieno avallo nella dottrina, che ha ritenuto in merito – quasi provocatoriamente – che “laddove si fosse proseguito nella precedente interpretazione, di ritenere confiscabile il bene con il quale viene utilizzato il prodotto distratto, si sarebbe giunti all’aberrante conseguenza di confiscare l’abitazione abusivamente riscaldata con gasolio agevolato”.
Vi è, in ultimo, da registrare nel 2019 il seguente arresto giurisprudenziale secondo il quale, “in tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati a uso diverso da quello consentito, con riguardo al reato di cui all’art. 40 del D.Lgs. nº 504/1995, il sequestro preventivo e, successivamente, la confisca, sono ammessi soltanto per le cose servite ad attuare il mutamento di destinazione del prodotto in tutto o in parte esente dall’accisa e non per gli autoveicoli o gli altri mezzi meccanici alimentati con il prodotto agevolato, in quanto essi non hanno un rapporto qualificato con il reato indicato, che si integra e si consuma al momento in cui avviene la diversa destinazione”.

Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.

Foto: avvocato360.it


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