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Costume e SocietàLetteratura

La Confisca e la tutela del terzo

Breve storia giuridica della confisca dei beni


GRF

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

Le critiche che i fautori del pensiero liberale settecentesco hanno rivolto alla confisca generale, soprattutto con riferimento agli effetti che tale misura aveva sui terzi incolpevoli, indussero il legislatore del 1889 prima, e quello del 1930 dopo, a vietare che, oltre alla confisca facoltativa, applicabile esclusivamente ai beni legati al reato (non al reo) da un nesso di pertinenzialità, si potesse operare indiscriminatamente l’ablazione dell’intero patrimonio del reo.
E, sempre in tale ottica, è stato previsto il divieto della confisca obbligatoria del prezzo del reato di cui al comma 2 nº 1 (ora anche dei beni di cui al c. 2 nº 1 bis), quando i beni appartengono a un terzo soggetto estraneo al reato.
L’ultimo comma dell’articolo 240 del Codice Penale, inoltre, vieta anche la confisca, obbligatoria, dei beni il cui uso, porto, detenzione o fabbricazione è vietata, quando la cosa appartiene al terzo estraneo e il divieto di porto, detenzione, uso o fabbricazione può essere rimosso con un’autorizzazione amministrativa (così, ad esempio, quando un soggetto viene condannato per ricettazione di un’arma non contraffatta, quest’ultima va restituita al proprietario, se persona diversa dal reo, qualora questi la deteneva legittimamente).
Comunque, indipendentemente dal tenore letterale della norma, la giurisprudenza di legittimità, soprattutto negli ultimi anni, ha adottato un concetto di terzo molto restrittivo.
Difatti, fino al primo decennio di questo secolo la giurisprudenza, ai fini della restituzione del bene al terzo richiedeva che la sua estraneità al reato emergesse dai fatti di causa e che non gli fosse contestabile alcun atteggiamento negligente che avesse favorito l’uso indebito del bene.
In epoca recente (dall’anno 2010 in poi) applicando criteri più rigidi, si è arrivati a una sorta d’inversione dell’onere della prova circa la titolarità del bene, l’estraneità del terzo al reato e l’assenza di qualsivoglia condotta negligente (Cassazione Penale, Sezione III, 17/01/2013, nº 9.579).
La rigida definizione data al concetto di terzo estraneo, gioco forza, è stata accompagnata da un più ampio concetto di beni appartenenti al reo, ricomprendendo non soltanto il diritto di proprietà ma, anche, i diritti reali di godimento, di garanzia (pegno e ipoteca) e i beni di cui il reo ha la disponibilità.

Foto: studiolegaledipalo.com


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