La confisca prevista dagli articoli 722, 733 e 544 del Codice Penale
Breve storia giuridica della confisca dei beni
Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino
Il codice penale, sin dalla sua emanazione, ha contemplato oltre l’istituto della confisca generale, prevista dall’articolo 240 dello stesso, altre norme che prevedevano espressamente l’istituto della confisca.
Di tali norme, in seguito all’emanazione di nuove leggi che hanno comportato la loro abrogazione o la loro depenalizzazione, sono tutt’ora vigenti gli art. 722 e 723 del Codice Penale.
L’art. 772 del CP prevede la confisca obbligatoria del danaro esposto nel giuoco e degli arnesi o oggetti a esso destinati nei confronti dei soggetti condannati per esercizio di gioco d’azzardo (art. 718) o di partecipazione a gioco d’azzardo (art. 720).
Quindi, il legislatore, nell’introdurre tale ipotesi specifica di confisca, ne ha direttamente previsto l’obbligatorietà, in deroga all’istituto generale della confisca di tipo facoltativa ex art. 240, 1º comma.
Mentre, con la codificazione del successivo articolo 733 del codice penale il legislatore, al secondo comma dello stesso articolo, differentemente dalla confisca generale, ha introdotto un’ipotesi di confisca facoltativa afferente non al prodotto o al profitto del reato (instrumentia criminis) ma all’oggetto passivo del reato, ossia la cosa deteriorata o danneggiata.
L’art. 544 sexies del CP, Titolo 9º bis, introdotto dalla Legge 189 del 2004, invece, ha statuito che con la sentenza di condanna per uno dei delitti contro il sentimento per gli animali, previsti dagli articoli 544 ter, quater e quinquies, venga disposta, obbligatoriamente, la confisca dell’animale, salvo che esso appartenga a soggetto estraneo al reato.
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