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Costume e SocietàLetteratura

La giurisprudenza di legittimità e la differenza tra “reato contratto e “reato in contratto”

Breve storia giuridica della confisca dei beni


Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

La dottrina, premurandosi di fornire una corretta definizione al termine equivalente in materia di confisca, ricorrendo a un parallelismo tra la confisca per equivalente e l’istituto civilistico del risarcimento del danno, ha affermato che “al pari del risarcimento, avente la funzione di ristabilire un preesistente equilibrio, turbato, dal fatto illecito del responsabile, la confisca per equivalente altro non sarebbe che uno strumento atto a ristabilire l’equilibrio rotto dal reato.”
Però, la dottrina, pur qualificando correttamente la confisca per equivalente come uno strumento atto a ristabilire l’equilibrio rotto dal reato, non ha fornito alcuna soluzione in merito alla determinazione in concreto della somma o dei beni da sottrarre al reo quale equivalente del prezzo prodotto o profitto del reato, non essendo certamente applicabili alla confisca penale i criteri civilistici di quantificazione del danno risarcibile.
La giurisprudenza di legittimità, da parte sua, facendo proprio il parallelismo tra risarcimento del danno e confisca per equivalente, prospettato dalla dottrina, ha affermato che “la confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica modificata a seguito della commissione del reato”.
Però, la giurisprudenza di legittimità, quasi totalmente incurante del fatto che non esiste un criterio unitario di determinazione del corrispettivo economico del prezzo, del prodotto o del profitto del reato non più confiscabile, si è dimostrata, invece, molto attenta a trovare il modo come determinare il valore dei beni da confiscare e i criteri applicabili a singole fattispecie di reato, la cui commissione comporta l’applicabilità della confisca per equivalente.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la natura giuridica della confisca per equivalente è da individuarsi in una funzione prevalentemente sanzionatoria.
E, proprio, in virtù della funzione sanzionatoria attribuita a tale forma di confisca, dopo che in un primo momento si era affermato che le somme effettivamente confiscabili al singolo correo non possono eccedere il vantaggio dallo stesso conseguito, oggi la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che, “nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare, indifferentemente, ciascuno dei concorrenti, anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può eccedere nel quantum l’ammontare del profitto complessivo né, in caso di imputato cui non sono attribuiti tutti i reati accertati, l’entità del profitto di detti reati.”
Con specifico riferimento alla quantificazione del profitto da reato, la giurisprudenza di legittimità ha introdotto il distinguo tra “reato contratto” e “reato in contratto”.
La Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che a volte un determinato contratto è geneticamente illecito mentre, altre volte, l’attività illecita si inserisce in un rapporto contrattuale di per sé lecito, afferma che nel primo caso si è in presenza di un reato contratto, mentre nel secondo caso di un reato in contratto.
Questa distinzione terminologica introdotta al fine di asserire che, nel caso di reato contratto, trattandosi di attività geneticamente illecita, tutto il profitto va confiscato, mentre in caso di reato in contratto, non essendoci la coincidenza tra contratto (di per sé lecito) e comportamento penalmente rilevante, il profitto ottenuto dal soggetto agente, quindi la consequenziale confisca, non può essere interamente ricondotto alla condotta penalmente rilevante.
In sentesi, la confisca per equivalente è una misura patrimoniale, obbligatoria, applicabile in via residuale, con carattere prevalentemente sanzionatorio, mirante a evitare che dalla commissione di determinati reati possano discendere dei profitti, attraverso il ripristino della situazione economica modificata.

Foto: studiogargani.it


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