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Costume e SocietàLetteratura

La norma che regolamenta la possibilità di compiere le perquisizioni

Le riflessioni del Centro Studi

Di Piermassimo Marrapodi

La perquisizione, sia essa personale, locale o telematica, dev’essere sempre disposta con decreto motivato dell’Autorità Giudiziaria con la finalità di ricercare il corpo del reato o cose a esso pertinenti. Per tale motivo, la norma di cui all’articolo 247 del Codice di Procedura Penale va coordinata con quanto previsto dall’art. 248 del CPP laddove si afferma che “se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria, può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini”. La perquisizione è quindi un mezzo di ricerca della prova che rientra tra gli atti a sorpresa, in quanto, affinché essa possa raggiungere la sua massima utilità, né l’indagato (o l’imputato), né il suo difensore devono averne contezza. Nell’ipotesi di flagranza di reato o di evasione, invece, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere di propria iniziativa alla perquisizione perché il loro intervento è dovuto alla necessità di fare fronte a una situazione emergenziale dinanzi alla quale non è possibile attendere il decreto del Pubblico Ministero. Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui venga commesso un omicidio e la PG debba procedere alla perquisizione di persone, locali, auto o borse per la ricerca dell’arma del delitto (o dello stesso autore dell’omicidio). Anche in questi casi, tuttavia, è previsto un controllo di legittimità da parte dell’Autorità Giudiziaria perché la P.G. dovrà trasmettere senza ritardo, non oltre le 48 ore, il verbale di perquisizione al PM affinché proceda alla convalida della perquisizione effettuata in via d’urgenza, sempre che ritenga che ne sussistano i presupposti. Infatti, in materia di perquisizioni, il legislatore si è preoccupato di garantire un adeguato livello di tutela delle garanzie costituzionali poiché esse hanno un carattere estremamente invasivo. Proprio per questo motivo, il nostro ordinamento non consente le perquisizioni esplorative attraverso le quali la PG, di propria iniziativa, o il PM, con decreto, mirano a effettuare il sequestro dell’elemento utile alla prosecuzione delle indagini quando ancora non sono ben definiti i margini della condotta penalmente rilevante, né i soggetti coinvolti. In tali casi, la perquisizione dà spesso esito positivo con il sequestro di un rilevante materiale probatorio che sarà poi attenzionato dagli inquirenti per individuare i reati da perseguire e gli autori. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia fiscale e tributaria e, in genere, ai reati economici, in cui l’Autorità Giudiziaria mira, attraverso perquisizioni esplorative a individuare non già il corpo del reato, ma gli elementi utili per sostenere che sia stato commesso un reato o che taluno lo abbia commesso.
Nell’esperienza giudiziaria, sono state frequenti le perquisizioni esplorative nell’ipotesi di aggiotaggio finanziario, fattispecie di reato introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 185 del Testo Unico sulla Finanza, che ha l’obiettivo di tutelare l’integrità del mercato finanziario e gli investitori dalle condotte manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari. La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare un’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Si tratta di una fattispecie di pericolo concreto, sicché il Giudice, di volta in volta, dovrà accertare che la condotta dell’indagato sia stata concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Per questo motivo, la difficoltà a fornire la prova della condotta di aggiotaggio finanziario può spingere gli inquirenti a effettuare perquisizioni esplorative per individuare la prova di operazioni simulate finalizzate ad alte-rare il mercato finanziario. In tali casi, quindi, la perquisizione non viene disposta per la ricerca del “corpo del reato” ma per individuare la prova stessa che il reato di aggiotaggio sia stato commesso. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di negoziazione di azioni e strumenti finanziari nell’ambito del circuito telematico laddove vada ricercata la prova che l’agente abbia immesso nel sistema un’offerta di vendita/acquisto artificiosa, fatta cioè con fini ingannatori, come per far credere che un determinato titolo sia appetibile in quanto oggetto di crescenti e forti scambi sul mercato. A giudizio di chi scrive le perquisizioni esplorative non sono consentite dal nostro ordinamento e l’eventuale verbale di sequestro è nullo. Difatti, il decreto di perquisizione dev’essere adeguatamente motivato e detta motivazione deve dare conto delle ragioni per cui essa è disposta in relazione alla necessità di effettuare il sequestro di una determinata cosa in relazione alle indagini da espletare. Nel decreto di perquisizione, poi, si devono specificare la ragione per cui i beni ricercati possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose a esso pertinenti e la concreta finalità probatoria perseguita. Non è sufficiente, in altri termini, il mero richiamo nel decreto di perquisizione alla norma di legge violata senza descrivere i fatti e la ragione per la quale viene disposta la perquisizione in relazione alla ricerca di beni costituenti il corpo del reato o cose a esso pertinenti. È infine indispensabile indicare nel decreto di perquisizione la finalità probatoria perseguita rispetto all’accertamento dei fatti per i quali si procede. Inoltre, la funzione cautelare del sequestro non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità per cui non tutto ciò che è rinvenuto nella disponibilità dell’indagato può essere sequestrato, ma può essere sottoposto a vincolo solo ciò che attiene alle indagini.

Continua…

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


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