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Costume e SocietàLetteratura

Le conseguenze per il destinatario del provvedimento amministrativo

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


Edil Merici

Di Luigi Rubino

Il destinatario del provvedimento amministrativo (non adottato), intanto leso nel suo diritto a vedersi erogata una prestazione pubblica conforme alle norme, è costretto pertanto a rivolgersi al giudice ai fini della affermazione dell’obbligo di provvedere in capo alla PA che, beninteso, non costituisce la definizione del procedimento e, quindi, dell’assetto degli interessi ivi sottesi ma solo, si ripete, l’affermazione giudiziale di un obbligo di provvedere, in capo alla Pubblica Amministrazione. Né su tale tematica è dato riscontrare, nella prassi amministrativa, un diffuso ed efficiente funzionamento dei meccanismi di deterrenza e responsabilizzazione, pure previsti dalla medesima norma della L. nº 241, da attivare in sede di valutazione dei risultati e di responsabilità disciplinare e amministrativo/contabile (comma 9) degli autori dell’omissione. Così come è indubitabile che non si riscontri nel comune sapere dei cittadini/utenti (non di rado anche nei riguardi degli esercenti la professione forense cui i medesimi si rivolgono per domandare tutela) la potenzialità della previsione delle norme sul punto, atteso che già in sede di articolo 2 della Legge nº 241 sono contemplati importanti meccanismi di tutela pregiudiziale quali il potere sostituivo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui ai c. 9 bis e 9 quinquies, nonché la previsione dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (articolo 2 bis) il cui beneficiario dovrebbe essere proprio l’utente leso, indipendentemente dall’attivazione di un giudizio e per il solo fatto del ritardo. Per quanto concerne il diritto di accesso, sin dalla sua genesi il medesimo è stato saldamente agganciato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, al principio di buon andamento, al principio di pubblicità dell’azione amministrativa, al principio di credibilità dell’azione amministrativa e al principio di efficienza, inteso quest’ultimo quale sintesi dei principi di imparzialità e buon andamento. Trattasi del diritto di accesso cosiddetto documentale, disciplinato dalle norme della L. nº 241/1990 e limitato a quelle informazioni riguardo alle quali l’istante sia titolare di un interesse specifico e qualificato (“diretto, concreto e attuale”) idoneo a motivare e suffragare la richiesta. Nell’attuale formulazione del decreto legislativo nº 33 del 2013 (art. 5 e 5 bis), così come novellato dal Decreto Legge nº 97/2016, si ribalta tale impostazione normativa e si riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni. Trattasi di norme ispirate ai principi del Freedom of Information Act statunitense in cui la regola (e non l’eccezione) è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto. Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere rappresenta per il nostro ordinamento una straordinaria e significativa rivoluzione, potendosi richiamare al riguardo la (nota e davvero risalente) affermazione di Filippo Turati “Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro” (Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, sessioni 1904/1908, 17 giugno 1908, parte 22.962). Ciò posto sul piano del mero diritto positivo, siamo così sicuri che la Pubblica Amministrazione italiana sia preparata e pronta per una siffatta rivoluzione di prospettiva? Insistono le effettive condizioni a che le forme di accesso in questione (e in particolare, l’accesso civico generalizzato che, di fatto, ha assorbito quello semplice di cui al comma 1 dell’art. 5) riescano realmente ad assolvere alla funzione di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche? Oppure, nel delicato e non sempre agevole (tentativo) di bilanciamento della divulgazione con il diritto alla riservatezza può continuare ad annidarsi, per esempio, un’area di resistenza e ritrosia da parte degli operatori pubblici rispetto alle richieste di accesso? E i cittadini/utenti sono pienamente consapevoli della portata del loro diritto e anche del ruolo da essi stessi rivestito, non secondario nelle democrazie moderne, di partecipi e controllori dell’operato dei pubblici poteri?

Continua…

Foto: riskcompliance.it

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