ADVST
Costume e SocietàLetteratura

La sproporzione tra il valore del bene e i redditi prodotti

Breve storia giuridica della confisca dei beni


Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

In ordine all’ultima problematica affrontata, dopo una serie di oscillanti orientamenti, sembra sia prevalso il criterio della valutazione autonoma delle singole acquisizioni patrimoniali.
Ancora, considerato che tale tipo di confisca può, potenzialmente, travolgere l’intero patrimonio del condannato, anche quello ereditato recentemente, oltre al problema della valutazione unitaria o bene della sproporzione, ci si è anche posti quello della previsione o meno di limiti temporali all’accertamento patrimoniale, ovvero ci si è posti il quesito sino a quale momento, antecedente e successivo alla commissione del reato presupposto, è possibile estendere l’accertamento in ordine alla sproporzione dei redditi.
Sostanzialmente ci si è posti lo stesso problema che ci si era posti in ordine agli effetti temporali che la pericolosità sociale del prevenuto produce sulla confisca di prevenzione.
A tale quesito, per la confisca di prevenzione, è stata fornita una soluzione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con la sentenza Spinelli, ovvero con la sentenza 4.880 del 2015, hanno affermato che:

La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto, ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

Con riferimento specifico alla confisca allargata, il problema delle limitazioni temporali alla sua operatività, vi è un orientamento giurisprudenziale che propugna tale limitazione temporale.
Espressione di tale corrente giurisprudenziale sono, a esempio, la sentenza nº 4.100 del 2014, con la quale la prima sezione della Corte di Cassazione, individua quale dies a quo della misura, i 365 giorni antecedenti alla commissione del reato presupposto; la sentenza nº 51 del 2017, con la quale la cassazione fa coincidere il dies ad quem col passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Sull’argomento, è anche intervenuta la Corte Costituzionale che, nel tentativo di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la sentenza nº 33 dell’anno 2018, considera corretta e necessaria la previsione di limiti temporali all’operatività della confisca, per come previsto dalla corrente giurisprudenziale prima citata.
E, proprio prendendo in esame la soluzione adottata dalla sentenza Spinelli in merito alla confisca di prevenzione, la Corte Costituzionale ha introdotto per la confisca allargata il similare criterio della “ragionevolezza temporale”, secondo cui l’accertamento della sproporzione deve avere a oggetto esclusivamente i singoli beni acquisiti in prossimità della commissione del reato presupposto.
Tuttavia, a nostro parere, il criterio della ragionevolezza temporale, guardando oltre gli apprezzabili sforzi della giurisprudenza di legittimità e costituzionale di arginare le abnormità di tale istituto, si dimostra strumento assolutamente inidoneo per superare le, esistenti e insistenti, criticità costituzionali della confisca allargata.
Difatti, mentre il criterio adottato con la sentenza Spinelli per le misure di prevenzione si poggia su di un dato processualmente accertato, anche se in via incidentale, ovvero la pericolosità sociale del prevenuto, nella confisca allargata la provenienza illecita dei beni da sindacare è solamente presunta.
Inoltre, nel silenzio della norma, appare assolutamente discrezionale la scelta di far coincidere il momento iniziale della ragionevolezza temporale con la commissione del reato, come è e rimane indeterminato, quindi interpretabile in modo arbitrario, tale criterio laddove anziché indicare con precisione, sul piano temporale, il momento iniziale e quello finale dell’’accertamento, affida tale determinazione a un termine che rimette al singolo giudice il compito di stabilire ciò che è ragionevole oppure no.
Pertanto, sempre secondo chi scrive, l’unica strada percorribile, per il superamento delle criticità costituzionali dell’istituto, appare essere quella della declaratoria di incostituzionalità della norma, di modo che al legislatore si mettano, nero su bianco, dei paletti alla sua deriva populistica.
A riprova che, nel silenzio della norma, un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa non sia risolutiva, si porta, a mo’ di esempio, la sentenza nº 10.756, emessa il giorno 05/04/2018, dalla seconda sezione della Corte di Cassazione, con la quale, ad appena un mese dalla suddetta sentenza della Corte Costituzionale, viene disatteso il criterio della ragionevolezza temporale.

Foto: firenzetoday.it


GRF

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button