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Costume e SocietàLetteratura

La doppia collocazione del dolo

Breve storia della Confisca

Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

La doppia collocazione del dolo nella struttura del reato, quasi sempre, comporta che lo stesso sia specifico posto che in tal caso, oltre alla coscienza e volontà dell’attribuzione di beni nei confronti dei soggetti terzi, è necessario che l’interponente agisca al fine di eludere determinate norme di legge.
E, comunque, che la fattispecie delittuosa in esame non possa che essere considerata a dolo specifico, lo si ricava dalla stessa espressione letterale della norma “al fine di eludere” o “agevolare”.
Quindi, come si potrà notare, perché il reato possa ritenersi integrato, oltre alla coscienza e volontà manifestata dall’agente al trasferimento di beni, occorre che questi non si limiti alla semplice volontà di attribuzione ma è necessario un sussidiario e complementare elemento volitivo, consistente nella finalità elusiva o di agevolazione, che viene a realizzarsi a mezzo della condotta materiale di natura attributiva ma che con essa non coincide.
E proprio la mancanza di coincidenza tra la condotta materiale, consistente nella mera attribuzione della titolarità formale di beni in capo a un soggetto diverso dal reale titolare e detentore, che uti dominus esercita la signoria sul bene, e la finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione o di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, che caratterizza l’elemento soggettivo del reato.
Da ciò consegue che il dolo richiesto per la configurazione del reato de quo è quello specifico in quanto, diversamente dal dolo generico che richiede la mera rappresentazione e volizione degli elementi oggettivi del fatto tipico, richiede una finalità ulteriore, normativamente tipizzata, la cui realizzazione non è richiesta però ai fini dell’integrazione del fatto stesso.
Dunque, considerato che, come ebbe ad affermare Giorgio Bocca, “il dolo specifico è costituito da quella particolare intenzionalità o da quello scopo specifico che l’individuo si propone (raggiunga o meno l’intento) e serve a contraddistinguere vari delitti tra di loro”, è di tutta evidenza che il dolo richiesto per la configurazione del reato de quo è quello specifico in quanto, diversamente dal dolo generico che richiede la mera rappresentazione e volizione degli elementi oggettivi del fatto tipico, viene richiesta una finalità ulteriore, normativamente tipizzata, la cui realizzazione non è pretesa però ai fini della integrazione del fatto stesso.
E, infine, è lo stesso giudice della nomofilachia ad asserire che il dolo sia specifico e costituisca pure un elemento di caratterizzazione della condotta materiale che sull’argomento testualmente in una delle tante pronunce così si è espresso:

Il reato di trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto legge nº 306 del 1992, convertito dalla legge nº 356 del 1992; ora, articolo 512-bis del Codice Penale) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste, quindi, sotto il profilo oggettivo, nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Quanto all’elemento soggettivo, il reato richiede però che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità: solo il dolo specifico, consistente nella precipua finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, qualifica infatti la condotta, differenziandola da una lecita simulazione di carattere civilistico.

GRF

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