ADVST
Costume e SocietàLetteratura

La liceità dell’usura e il caso Locri

La Repubblica dei Locresi di Epizephiri

Edil Merici

Di Giuseppe Pellegrino

A Locri i contratti, per come sostiene Eforo (Diodoro), ma anche Demostene, avevano un forma molto semplice e non facilmente aggirabile. Tuttavia, in materia di prestiti vi era una legislazione piuttosto unitaria in tutta la Grecia. Ancora, il prestito veniva dato con interessi usurai piuttosto alti, perché l’usura non era un reato; spesso raggiungeva il 300%. Si dice che Boccoride, re dell’Egitto, abbia disposto che il prestito a usura non poteva superare il doppio di quanto dato. Ad Atene l’usura non aveva limiti. Si dovette arrivare a Solone per la proibizione della riduzione in schiavitù del debitore, senza però limitare la quota usuraia, che col tempo venne limitata a 1/6 del capitale annuo. Presso tutti i greci la riduzione in schiavitù, o la vendita del debitore come schiavo, era la norma. Il problema, per così dire, non aveva confini nel Mondo antico.
Dagli scritti dei proverbi cinesi sull’usura, si può trarre letteralmente questo principio:

Chi ha dato danaro a prestito può in virtù del suo contratto esigere dal suo debitore ³/100 del capitale in ciascun mese. Cesseranno le usure quando la loro somma eguaglia il capitale. Chi trasgredirà questa legge, sarà punito con 40 bastonate e quando avrà riscosso più del permesso sarà riguardato come furto.

Zoroastro permise l’usura, ma fece divieto dell’anatocismo. Nella norma presso i Greci in generale l’usura era limitata a una 6ª annua; mentre per quella cosiddetta mercantile era della 5ª annua, da ripartire però su 10 mesi. Anche presso i Romani, in epoca molto più tarda di quella di Zaleuco, l’usura era permessa senza limiti. Sembra che anche Catone il Censore, di fatto, esercitasse l’usura a mezzo di un liberto, non direttamente.
La legge delle 12 tavole limitò il tasso di interesse all’onciaria, ossia alla 12ª parte parte del capitale, ossia all’incirca all’8,50 %.Neppure nell’Antico Testamento era proibita l’usura. Non è vero che Mosè la vietò. Semplicemente la proibì per i poveri, mentre non diede limite alcuno per i Ricchi e/o Aristocratici. Inoltre, la religione ebraica rendeva lecita l’usura, ma solo con lo straniero: “Non presterai a usura denaro, grano o qualsiasi cosa al tuo fratello. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello”,stava chiaramente scritto nel Deuteronomio (23, 20-21).
Della rivolta di Megara, si è parlato quando si è chiarito la ragione del divieto di emettere moneta a Locri. Teagene fu uno dei Tiranni di Megara, ma la sua vita politica iniziò capitanando la rivolta degli abitanti contro i latifondisti, anche per i prestiti a usura. Avveniva che spesso il debitore non fosse in grado di pagare il dovuto. Il creditore poteva andare dal giudice (la controversia di natura privata) e ottenere la riduzione in schiavitù del debitore in modo definitivo o a tempo, se il credito era di piccole entità. Se la somma da restituire equivaleva al prezzo di uno schiavo, allora il debitore veniva ridotto in schiavitù.
Ma a Locri vi era il divieto, per i Locresi, di possedere schiavi e schiave. Ne derivava che non vi era altro che proibire la singrafe in materia di prestiti. In concreto poteva avvenire che un possidente di Klèros avesse perduto, o per una coltura andata a male o per incendio, mettiamo il raccolto di grano, e chiedesse due o più medimmi di grano come sementi da restituire al primo raccolto, ma non riuscisse a restituire il dovuto. La presenza di una singrafe determinerebbe la schiavitù. Ma a Locri non era possibile. La norma viene data per certa da Zenobio, ma anche ove non vi fosse riferimento scritto, essa era insita nella Legislazione locrese di proibire la schiavitù.
Dall’insieme della Legislazione e della norma riportata nei proverbi di Zenobio, si ricava anche altro: a Locri erano inammissibili prestiti usurai. Forse di più: erano proibiti gli interessi in generale, per un principio morali-stico generale presso i Greci.
Invero, tra i Filosofi costituzionalisti (Aristotele in testa nell’Etica Nicomachea) l’esistenza di interessi, sia piccoli sia usurai, era guardata con grande sospetto. Ciò era in conseguenza del principio generale che il guadagno doveva essere conseguenza del lavoro. Il danaro non poteva generare danaro (“nummus nummum parere non potest”): ciò era moralmente sconveniente.
Si vede bene che la norma locrese aveva un impatto notevole su tutta la legislazione greca e potremmo dire, alla luce dei fatti e misfatti odierni, anche ai giorni nostri. Il fondamento della norma locrese, dunque, stava sia nella necessità di tutelare la libertà personale, sia nel rispetto di un principio di diritto naturale della necessità di guadagnarsi la vita con il lavoro.

Foto: rivistazetesis.it

GRF

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button